Ordinanza 58/2019 (ECLI:IT:COST:2019:58)
Massima numero 42174
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del  20/02/2019;  Decisione del  20/02/2019
Deposito del 20/03/2019; Pubblicazione in G. U. 27/03/2019
Massime associate alla pronuncia:  42175


Titolo
Arbitrato - Deferimento delle controversie derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici - Introduzione dell'obbligo di previa e motivata autorizzazione da parte dell'organo di governo dell'amministrazione, a pena di nullità della clausola compromissoria - Inapplicabilità ai soli arbitrati conferiti o autorizzati anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 190 del 2012 - Denunciata irragionevolezza dell'applicazione retroattiva del divieto - Insussistenza - Manifesta infondatezza delle questioni.

Testo

Sono dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Collegio arbitrale di Brindisi in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 41, 97, 102, 108 e 111 Cost. - dell'art. 1, comma 25, della legge n. 190 del 2012 e dell'art. 241, comma 1, del d.lgs. n. 163 del 2006, come sostituito dall'art. 1, comma 19, della legge n. 190 del 2012, che stabiliscono il divieto, a pena di nullità, di deferire le controversie ad arbitri senza una preventiva e motivata autorizzazione dell'organo di governo dell'amministrazione aggiudicatrice (ad eccezione degli arbitrati conferiti o autorizzati prima della data di entrata in vigore della stessa legge n. 190 del 2012). Lo ius superveniens introduttivo del divieto in parola non ha l'effetto di rendere nulle in via retroattiva le clausole compromissorie originariamente inserite nei contratti, bensì quello di sancirne l'inefficacia per il futuro, in applicazione del principio, espresso dalla costante giurisprudenza di legittimità, secondo il quale la nullità di un contratto o di una sua singola clausola, prevista da una norma limitativa dell'autonomia contrattuale che sopravvenga nel corso di esecuzione di un rapporto, incide sul rapporto medesimo, non consentendo la produzione di ulteriori effetti, sicché il contratto o la sua singola clausola si devono ritenere non più operanti. Conseguentemente, non si pone alcun problema di retroattività della norma censurata o di ragionevolezza della supposta deroga all'art. 11 delle Preleggi, anche alla luce delle esigenze di contenimento dei costi delle controversie e della generale finalità di prevenire l'illegalità della pubblica amministrazione, a cui è dichiaratamente ispirata la censurata previsione della legge n. 190 del 2012. Inoltre, è da escludersi che la prevista autorizzazione crei un privilegio processuale della p.a. idoneo a ledere il principio della parità delle parti nel processo, in quanto il requisito introdotto dal legislatore si inserisce in una fase che precede l'instaurazione del giudizio - e la stessa scelta del contraente - e non determina pertanto alcuno squilibrio di facoltà processuali a favore della parte pubblica. (Precedenti citati: sentenza n. 108 del 2015; ordinanza n. 99 del 2016).

Secondo la giurisprudenza costituzionale, il legislatore gode di discrezionalità nell'individuare le materie sottratte alla possibilità di compromesso, con il solo limite della manifesta irragionevolezza, e, a maggior ragione, la scelta discrezionale del legislatore di subordinare a una preventiva e motivata autorizzazione amministrativa il deferimento ad arbitri delle controversie derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici non è manifestamente irragionevole, configurandosi come un mero limite all'autonomia contrattuale, la cui garanzia costituzionale non è incompatibile con la prefissione di limiti a tutela di interessi generali. (Precedente citato: ordinanza n. 11 del 2003).



Atti oggetto del giudizio

legge  06/11/2012  n. 190  art. 1  co. 25

decreto legislativo  12/04/2006  n. 163  art. 241  co. 1

legge  06/11/2012  n. 190  art. 1  co. 19

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 25

Costituzione  art. 41

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 102

Costituzione  art. 108

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte