Ordinanza 58/2019 (ECLI:IT:COST:2019:58)
Massima numero 42175
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del
20/02/2019; Decisione del
20/02/2019
Deposito del 20/03/2019; Pubblicazione in G. U. 27/03/2019
Massime associate alla pronuncia:
42174
Titolo
Sopravvenienze nel giudizio incidentale - Ius superveniens abrogativo della norma censurata - Perdurante applicabilità ratione temporis alla fattispecie oggetto del giudizio a quo - Esclusione della restituzione degli atti al rimettente.
Sopravvenienze nel giudizio incidentale - Ius superveniens abrogativo della norma censurata - Perdurante applicabilità ratione temporis alla fattispecie oggetto del giudizio a quo - Esclusione della restituzione degli atti al rimettente.
Testo
La sopravvenuta abrogazione, per opera dell'art. 217, comma 1, lett. ii), del d.lgs. n. 50 del 2016, dei censurati art. 1, comma 25, della legge n. 190 del 2012 e art. 241, comma 1, del d.lgs. n. 163 del 2006, come sostituito dall'art. 1, comma 19, della legge n. 190 del 2012 (che stabiliscono il divieto, a pena di nullità, di deferire le controversie ad arbitri senza una preventiva e motivata autorizzazione dell'organo di governo dell'amministrazione aggiudicatrice, ad eccezione degli arbitrati conferiti o autorizzati prima della data di entrata in vigore della stessa legge n. 190 del 2012), non comporta la necessità di restituzione degli atti al collegio arbitrale rimettente, in quanto non mutano i termini della questione con riguardo alla disposizione originaria, applicabile ratione temporis alla fattispecie controversa. Il giudizio arbitrale è stato infatti instaurato nella vigenza delle modifiche introdotte al precedente codice dei contratti pubblici dalla legge n. 190 del 2012, sulla base di una clausola compromissoria pattuita prima dell'entrata in vigore della stessa legge ed inserita nel bando in assenza di preventiva autorizzazione motivata. Da un lato la citata abrogazione non è retroattiva, ai sensi dello stesso art. 217 del d.lgs. n. 50 del 2016 e in ossequio al principio generale di cui all'art. 11 delle Preleggi, dall'altro, non può valere, in senso contrario, la norma dettata dall'art. 216, comma 22, dello stesso d.lgs. n. 50 del 2016 (così come modificato dal d.lgs. n. 56 del 2017), in quanto disposizione transitoria speciale in deroga alla generale previsione transitoria contenuta nel comma 1 dello stesso art. 216. Inoltre, l'autorizzazione all'arbitrato è ora regolata dall'art. 209, comma 3, del d.lgs. n. 50 del 2016, che riproduce nella sostanza il contenuto dell'art. 241, comma 1, del d.lgs. n. 163 del 2006. (Precedenti citati: sentenze 250 del 2016, n. 260 del 2015, n. 228 del 2015 e n. 139 del 1985).
La sopravvenuta abrogazione, per opera dell'art. 217, comma 1, lett. ii), del d.lgs. n. 50 del 2016, dei censurati art. 1, comma 25, della legge n. 190 del 2012 e art. 241, comma 1, del d.lgs. n. 163 del 2006, come sostituito dall'art. 1, comma 19, della legge n. 190 del 2012 (che stabiliscono il divieto, a pena di nullità, di deferire le controversie ad arbitri senza una preventiva e motivata autorizzazione dell'organo di governo dell'amministrazione aggiudicatrice, ad eccezione degli arbitrati conferiti o autorizzati prima della data di entrata in vigore della stessa legge n. 190 del 2012), non comporta la necessità di restituzione degli atti al collegio arbitrale rimettente, in quanto non mutano i termini della questione con riguardo alla disposizione originaria, applicabile ratione temporis alla fattispecie controversa. Il giudizio arbitrale è stato infatti instaurato nella vigenza delle modifiche introdotte al precedente codice dei contratti pubblici dalla legge n. 190 del 2012, sulla base di una clausola compromissoria pattuita prima dell'entrata in vigore della stessa legge ed inserita nel bando in assenza di preventiva autorizzazione motivata. Da un lato la citata abrogazione non è retroattiva, ai sensi dello stesso art. 217 del d.lgs. n. 50 del 2016 e in ossequio al principio generale di cui all'art. 11 delle Preleggi, dall'altro, non può valere, in senso contrario, la norma dettata dall'art. 216, comma 22, dello stesso d.lgs. n. 50 del 2016 (così come modificato dal d.lgs. n. 56 del 2017), in quanto disposizione transitoria speciale in deroga alla generale previsione transitoria contenuta nel comma 1 dello stesso art. 216. Inoltre, l'autorizzazione all'arbitrato è ora regolata dall'art. 209, comma 3, del d.lgs. n. 50 del 2016, che riproduce nella sostanza il contenuto dell'art. 241, comma 1, del d.lgs. n. 163 del 2006. (Precedenti citati: sentenze 250 del 2016, n. 260 del 2015, n. 228 del 2015 e n. 139 del 1985).
Atti oggetto del giudizio
legge
06/11/2012
n. 190
art. 1
co. 25
decreto legislativo
12/04/2006
n. 163
art. 241
co. 1
legge
06/11/2012
n. 190
art. 1
co. 19
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte