Ordinanza 59/2019 (ECLI:IT:COST:2019:59)
Massima numero 40499
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del
20/02/2019; Decisione del
20/02/2019
Deposito del 20/03/2019; Pubblicazione in G. U. 27/03/2019
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Circolazione stradale - Reato di guida sotto l'influenza dell'alcool - Sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità - Determinazione della durata di questi ultimi in caso di sostituzione disposta contestualmente al decreto penale di condanna - Applicazione, quanto alla porzione di pena imputabile a quella detentiva rideterminata ai sensi dell'art. 459, comma 1-bis, cod. proc. pen., dei medesimi indici utilizzati dal giudice per effettuare la conversione - Omessa previsione - Denunciata violazione dei principi di determinatezza e legalità della sanzione penale nonché di ragionevolezza e parità di trattamento - Difetto di motivazione sulla rilevanza, erronea e incompleta ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, omessa considerazione dell'effetto in malam partem derivante dalla soluzione auspicata - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Circolazione stradale - Reato di guida sotto l'influenza dell'alcool - Sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità - Determinazione della durata di questi ultimi in caso di sostituzione disposta contestualmente al decreto penale di condanna - Applicazione, quanto alla porzione di pena imputabile a quella detentiva rideterminata ai sensi dell'art. 459, comma 1-bis, cod. proc. pen., dei medesimi indici utilizzati dal giudice per effettuare la conversione - Omessa previsione - Denunciata violazione dei principi di determinatezza e legalità della sanzione penale nonché di ragionevolezza e parità di trattamento - Difetto di motivazione sulla rilevanza, erronea e incompleta ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, omessa considerazione dell'effetto in malam partem derivante dalla soluzione auspicata - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Testo
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per plurime ragioni, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 186, comma 9-bis, del d.lgs. n. 285 del 1992, censurato dal GIP del Tribunale di Torino - in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, Cost. - nella parte in cui non prevede che, qualora la pena inflitta [per il reato di guida sotto l'influenza dell'alcool] sia sostituita con il lavoro di pubblica utilità contestualmente all'emissione del decreto penale di condanna, i parametri sulla cui base effettuare il ragguaglio della sanzione irrogata con quella sostitutiva, quanto alla porzione di pena imputabile a quella detentiva rideterminata ai sensi dell'art. 459, comma 1-bis, cod. proc. pen., siano individuati sulla scorta dei medesimi indici utilizzati dal giudice per effettuare la conversione. Dall'ordinanza di rimessione non si ricavano, rispetto alla pena applicata in concreto, i termini della conversione della pena detentiva in pena pecuniaria nonché quelli della sostituzione con il lavoro di pubblica utilità, con conseguente difetto di motivazione sulla rilevanza. Inoltre, la ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale è erronea e incompleta e tale da minare irrimediabilmente l'iter logico-argomentativo posto a fondamento della valutazione della non manifesta infondatezza, poiché il rimettente - non spiegando le ragioni per le quali ritiene di dover disporre, necessariamente e preliminarmente, la conversione della pena detentiva in pena pecuniaria ex art. 459, comma 1-bis, cod. proc. pen., e di dover successivamente operare, sull'ammontare risultante dalla somma di quest'ultima con la pena pecuniaria originaria, la sostituzione con il lavoro di pubblica utilità secondo i parametri di cui alla disposizione censurata - omette di confrontarsi sia con l'espressa previsione che il lavoro di pubblica utilità ha una "durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria", sia con la giurisprudenza di legittimità, secondo la quale i due regimi sanzionatori costituiscono strumenti distinti di adeguamento della sanzione al caso concreto e alle caratteristiche personali dell'imputato (sicché, una volta adottata una opzione sanzionatoria, non sarebbe possibile, per esigenze di coerenza e razionalità di sistema, sovrapporne altra). Infine, lo stesso rimettente non considera che, procedendo prima alla conversione e poi alla sostituzione, l'auspicata applicazione, anche alla pena per la guida sotto l'influenza dell'alcool, dei parametri di conversione relativi al procedimento per decreto determinerebbe un inammissibile effetto in malam partem in termini di risultato finale di durata dei giorni di lavoro di pubblica utilità. (Precedenti citati: sentenze n. 224 del 2018 e n. 42 del 2018; ordinanze n. 191 del 2018, n. 136 del 2018, n. 85 del 2018 e n. 88 del 2017).
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per plurime ragioni, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 186, comma 9-bis, del d.lgs. n. 285 del 1992, censurato dal GIP del Tribunale di Torino - in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, Cost. - nella parte in cui non prevede che, qualora la pena inflitta [per il reato di guida sotto l'influenza dell'alcool] sia sostituita con il lavoro di pubblica utilità contestualmente all'emissione del decreto penale di condanna, i parametri sulla cui base effettuare il ragguaglio della sanzione irrogata con quella sostitutiva, quanto alla porzione di pena imputabile a quella detentiva rideterminata ai sensi dell'art. 459, comma 1-bis, cod. proc. pen., siano individuati sulla scorta dei medesimi indici utilizzati dal giudice per effettuare la conversione. Dall'ordinanza di rimessione non si ricavano, rispetto alla pena applicata in concreto, i termini della conversione della pena detentiva in pena pecuniaria nonché quelli della sostituzione con il lavoro di pubblica utilità, con conseguente difetto di motivazione sulla rilevanza. Inoltre, la ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale è erronea e incompleta e tale da minare irrimediabilmente l'iter logico-argomentativo posto a fondamento della valutazione della non manifesta infondatezza, poiché il rimettente - non spiegando le ragioni per le quali ritiene di dover disporre, necessariamente e preliminarmente, la conversione della pena detentiva in pena pecuniaria ex art. 459, comma 1-bis, cod. proc. pen., e di dover successivamente operare, sull'ammontare risultante dalla somma di quest'ultima con la pena pecuniaria originaria, la sostituzione con il lavoro di pubblica utilità secondo i parametri di cui alla disposizione censurata - omette di confrontarsi sia con l'espressa previsione che il lavoro di pubblica utilità ha una "durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria", sia con la giurisprudenza di legittimità, secondo la quale i due regimi sanzionatori costituiscono strumenti distinti di adeguamento della sanzione al caso concreto e alle caratteristiche personali dell'imputato (sicché, una volta adottata una opzione sanzionatoria, non sarebbe possibile, per esigenze di coerenza e razionalità di sistema, sovrapporne altra). Infine, lo stesso rimettente non considera che, procedendo prima alla conversione e poi alla sostituzione, l'auspicata applicazione, anche alla pena per la guida sotto l'influenza dell'alcool, dei parametri di conversione relativi al procedimento per decreto determinerebbe un inammissibile effetto in malam partem in termini di risultato finale di durata dei giorni di lavoro di pubblica utilità. (Precedenti citati: sentenze n. 224 del 2018 e n. 42 del 2018; ordinanze n. 191 del 2018, n. 136 del 2018, n. 85 del 2018 e n. 88 del 2017).
Atti oggetto del giudizio
codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
n.
art. 186
co. 9
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 25
co. 2
Altri parametri e norme interposte