Ordinanza 60/2019 (ECLI:IT:COST:2019:60)
Massima numero 41083
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del  20/02/2019;  Decisione del  20/02/2019
Deposito del 20/03/2019; Pubblicazione in G. U. 27/03/2019
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Giurisdizioni speciali - Commissioni tributarie - Trattamento economico dei componenti - Determinazione, liquidazione e pagamento dei compensi da parte dell'amministrazione finanziaria - Denunciata violazione delle garanzie di indipendenza dei giudici, dei principi del giusto processo e del diritto all'equo processo sancito dalla CEDU - Difetto di rilevanza nonché indeterminatezza, ambiguità e carattere creativo dell'intervento richiesto - Manifesta inammissibilità delle questioni.

Testo
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per difetto di rilevanza nonché per indeterminatezza, ambiguità e carattere creativo dell'intervento richiesto, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 1, 2 e 3, del d.lgs. n. 545 del 1992, censurato dalla CTP di Novara - in riferimento agli artt. 101, 111 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6, par. 1, CEDU - nella parte in cui stabilisce che la determinazione, la liquidazione e il pagamento del compenso spettante ai componenti delle commissioni tributarie siano effettuati, rispettivamente, dal Ministro delle finanze, dalla direzione regionale delle entrate nella cui circoscrizione ha sede la commissione tributaria di appartenenza e dal dirigente responsabile della segreteria della commissione. La disciplina del trattamento retributivo dei giudici tributari - denunciata come lesiva della loro apparenza di indipendenza - non deve essere applicata al rapporto che il rimettente è chiamato a decidere, né incide sulla composizione o costituzione dell'organo giudicante (cioè sulla sua legittimazione ad esercitare le proprie funzioni), con conseguente irrilevanza della questione. Quanto al petitum, da un lato il rimettente non fornisce indicazioni sul diverso sistema retributivo che sarebbe idoneo a superare l'asserita inadeguatezza dei compensi, dall'altro richiede un intervento creativo caratterizzato da un grado di manipolatività tanto elevato da eccedere i poteri di intervento della Corte costituzionale, implicando scelte affidate alla discrezionalità del legislatore. (Precedente specifico: ordinanza n. 227 del 2016. Precedenti citati: ordinanza n. 180 del 2006; sentenza n. 196 del 1982, n. 447 del 1991, n. 331 del 1987 e n. 326 del 1987, sul trattamento economico dei giudici tributari prima della riforma del contenzioso; sentenza n. 164 del 2017, sulla nuova disciplina della responsabilità civile dei magistrati; sentenze n. 220 del 2014, n. 218 del 2014, n. 220 del 2012, n. 186 del 2011, n. 117 del 2011, ordinanze n. 269 del 2015, n. 266 del 2014, n. 335 del 2011, n. 260 del 2011 e n. 21 del 2011, sull'inammissibilità per indeterminatezza e ambiguità del petitum; sentenze n. 248 del 2014 e n. 252 del 2012, ordinanze n. 269 del 2015, n. 156 del 2013, n. 182 del 2009, n. 35 del 2001 e n. 117 del 1989, sui limiti alla possibilità di pronunce manipolative).

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  31/12/1992  n. 545  art. 13  co. 1

decreto legislativo  31/12/1992  n. 545  art. 13  co. 2

decreto legislativo  31/12/1992  n. 545  art. 13  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 101

Costituzione  art. 111

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali    n.   art. 6