Ordinanza 61/2019 (ECLI:IT:COST:2019:61)
Massima numero 40461
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI  - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del  07/03/2019;  Decisione del  07/03/2019
Deposito del 20/03/2019; Pubblicazione in G. U. 27/03/2019
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Impiego pubblico - Norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Funzioni di segretario comunale nei Comuni fino a 3.000 abitanti - Possibilità che, fino al 30 giugno 2019, siano assicurate da un dipendente di categoria D in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla qualifica - Ricorso del Governo - Successiva rinuncia in mancanza di costituzione in giudizio della controparte - Estinzione del processo.

Testo

È dichiarato estinto - per rinuncia al ricorso in mancanza di costituzione in giudizio della Regione resistente - il processo relativo alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 15, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 44 del 2017, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 51, 97 e 117, secondo comma, lett. l), Cost. (Nella specie, la rinuncia è motivata da satisfattiva abrogazione della disposizione impugnata, medio tempore non attuata).

In mancanza di costituzione in giudizio della parte resistente, l'intervenuta rinuncia al ricorso in via principale determina, ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo. (Precedenti citati: ordinanze n. 4 del 2019, n. 244 del 2018 e n. 205 del 2018).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia  28/12/2017  n. 44  art. 10  co. 15

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 51

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)    n.   art. 23