Sentenza 63/2019 (ECLI:IT:COST:2019:63)
Massima numero 42608
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del
20/02/2019; Decisione del
20/02/2019
Deposito del 21/03/2019; Pubblicazione in G. U. 27/03/2019
Titolo
Sanzioni amministrative - Abuso di informazioni privilegiate - Lamentato eccesso di delega da parte del Governo - Oscurità del petitum e contraddittorietà della motivazione - Inammissibilità della questione.
Sanzioni amministrative - Abuso di informazioni privilegiate - Lamentato eccesso di delega da parte del Governo - Oscurità del petitum e contraddittorietà della motivazione - Inammissibilità della questione.
Testo
È dichiarata inammissibile, per oscurità delle censure e contraddittorietà della motivazione, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dalla Corte d'appello di Milano in riferimento all'art. 76 Cost. - dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 72 del 2015, censurato in quanto avrebbe modificato le sanzioni di cui all'art. 187-bis del d.lgs. n. 58 del 1998. La disposizione in realtà si limita a disciplinare il regime intertemporale delle modifiche introdotte all'intera Parte V del citato decreto legislativo, risultando pertanto inconferenti i criteri di delega menzionati, relativi alla revisione della disciplina sanzionatoria degli illeciti ivi previsti. L'unico significato plausibile della censura potrebbe riferirsi alla scelta di modificare - attraverso l'art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 72 - la disciplina sanzionatoria dell'art. 187-bis del d.lgs. n. 58 del 1998, ma una simile lettura si porrebbe in distonia rispetto al senso complessivo dell'ordinanza che mira, invece, ad assicurare l'applicabilità, nel procedimento a quo, del più mite quadro sanzionatorio introdotto proprio dall'art. 6, comma 3, la cui legittimità verrebbe così - contraddittoriamente - a essere posta in discussione. Ove fosse così intesa, la questione apparirebbe comunque viziata da aberratio ictus, in ragione dell'espressa indicazione da parte del rimettente, quale oggetto della censura, dell'indicato comma 2 (anziché del successivo comma 3).
È dichiarata inammissibile, per oscurità delle censure e contraddittorietà della motivazione, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dalla Corte d'appello di Milano in riferimento all'art. 76 Cost. - dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 72 del 2015, censurato in quanto avrebbe modificato le sanzioni di cui all'art. 187-bis del d.lgs. n. 58 del 1998. La disposizione in realtà si limita a disciplinare il regime intertemporale delle modifiche introdotte all'intera Parte V del citato decreto legislativo, risultando pertanto inconferenti i criteri di delega menzionati, relativi alla revisione della disciplina sanzionatoria degli illeciti ivi previsti. L'unico significato plausibile della censura potrebbe riferirsi alla scelta di modificare - attraverso l'art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 72 - la disciplina sanzionatoria dell'art. 187-bis del d.lgs. n. 58 del 1998, ma una simile lettura si porrebbe in distonia rispetto al senso complessivo dell'ordinanza che mira, invece, ad assicurare l'applicabilità, nel procedimento a quo, del più mite quadro sanzionatorio introdotto proprio dall'art. 6, comma 3, la cui legittimità verrebbe così - contraddittoriamente - a essere posta in discussione. Ove fosse così intesa, la questione apparirebbe comunque viziata da aberratio ictus, in ragione dell'espressa indicazione da parte del rimettente, quale oggetto della censura, dell'indicato comma 2 (anziché del successivo comma 3).
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
12/05/2015
n. 72
art. 6
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte