Sentenza 169/2024 (ECLI:IT:COST:2024:169)
Massima numero 46424
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BARBERA  - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del  24/09/2024;  Decisione del  24/09/2024
Deposito del 29/10/2024; Pubblicazione in G. U. 30/10/2024
Massime associate alla pronuncia:  46422  46423  46425


Titolo
Regioni (competenza concorrente) - Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario - Contenimento della spesa sanitaria - Risorse inerenti i livelli essenziali delle prestazioni - Tassatività delle condizioni per la loro individuazione e allocazione, con impossibilità di destinarle a spese, anche sanitarie, diverse - Tassatività dell'elenco degli enti del Servizio sanitario - Natura di principi fondamentali della materia (nel caso di specie: illegittimità costituzionale della disposizione della Regione Siciliana che qualifica, a decorrere dal 1° gennaio 2024, come ente del SSR il Centro per la formazione permanente e l'aggiornamento del personale del Servizio sanitario, CEFPAS). (Classif. 217005).

Testo

L’art. 20 del d.lgs. n. 118 del 2011, che stabilisce condizioni indefettibili nell’individuazione e nell’allocazione delle risorse inerenti ai livelli essenziali delle prestazioni – e da cui scaturisce l’impossibilità di destinare risorse correnti, specificamente allocate in bilancio per il finanziamento dei LEA, a spese, pur sempre di natura sanitaria, ma diverse da quelle quantificate per la copertura di questi ultimi – persegue l’obiettivo di evitare indebite distrazioni dei fondi destinati alla garanzia dei LEA ed ha la natura di principio fondamentale della materia del coordinamento della finanza pubblica. (Precedenti: S. 1/2024; S. 233/2022 - mass. 45183; S. 132/2021 - mass. 43989; S. 197/2019 - mass. 41883).

La tassatività dell’elenco degli enti del Servizio sanitario, contenuto nell’art. 19 del d.lgs. n. 118 del 2011, costituisce principio di coordinamento della finanza pubblica in funzione di controllo e contenimento della spesa sanitaria.

(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., l’art. 25, comma 2, della legge reg. Siciliana n. 1 del 2024 che, modificando l’art. 20, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 30 del 1993, riconosce, a decorrere dal 1° gennaio 2024, natura di ente del SSR al Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del Servizio sanitario, CEFPAS, con sede in Caltanissetta. Diversamente da quanto sostenuto dalla Regione, la disposizione impugnata – integrando la norma originaria con l’aggiunta della detta qualificazione e stabilendone la decorrenza degli effetti dalla data di entrata in vigore della legge – presenta contenuto innovativo: ove, infatti, si trattasse di disposizione di interpretazione autentica, la norma risultante dalla saldatura con la disposizione interpretata avrebbe comportato la sua vigenza ab origine. La disposizione impugnata dal Governo viola, da un lato, il principio di coordinamento della finanza pubblica di cui all’art. 20 del d.lgs. n. 118 del 2011, il cui obiettivo è evitare indebite distrazioni dei fondi destinati alla garanzia dei LEA, non potendo il CEFPAS – che svolge funzioni di formazione del personale sanitario e dei medici specializzati, di ricerca e di organizzazione di convegni – essere ricompreso nell’elenco tassativo degli enti facenti parte del Servizio sanitario, di cui al precedente art. 19, i quali devono svolgere, almeno in via concorrente, funzioni sanitarie in senso stretto. È parimenti violato il principio di coordinamento della finanza pubblica sancito dall’art. 2, comma 80, della legge n. 191 del 2009, dal momento che stante l’assoggettamento della Regione Siciliana al piano di rientro dal disavanzo sanitario, essa non può incrementare la spesa sanitaria per motivi non inerenti alla garanzia delle prestazioni essenziali).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione siciliana  16/01/2024  n. 1  art. 25  co. 2

legge della Regione siciliana  03/11/1993  n. 30  art. 20  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte