Bilancio e contabilità pubblica - Fondo investimenti - Rifinanziamento per gli anni 2018-2023 - Criteri di utilizzo del fondo - Coinvolgimento regionale nell'adozione del relativo decreto ministeriale - Omessa previsione - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata avocazione in sussidiarietà di attribuzioni regionali in assenza di coinvolgimento, violazione dell'autonomia finanziaria regionale nonché del principio di leale collaborazione - Ius superveniens abrogativo della norma impugnata, medio tempore non applicata - Cessazione della materia del contendere.
È dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1072, della legge n. 205 del 2017 che, nel rifinanziare per gli anni 2018-2023 il fondo investimenti, istituito con l'art. 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016, rinvia alla medesima disposizione per i criteri di utilizzo del fondo senza prevedere il coinvolgimento regionale nell'adozione dei d.P.C.m. relativi al suo utilizzo. Da un lato, il citato comma 140 è stato dichiarato illegittimo dalla sentenza n. 74 del 2018 - successiva alla proposizione del ricorso - nella parte in cui non prevedeva un'intesa con gli enti territoriali in relazione ai d.P.C.m. riguardanti settori di spesa rientranti nelle materie di competenza regionale, e, in seguito, è stato modificato dall'art. 13, comma 01, del d.l. n. 91 del 2018, come convertito, in senso satisfattivo delle pretese dell'odierno ricorrente; dall'altro, la norma impugnata non ha avuto attuazione, né prima della pubblicazione della sentenza n. 74 del 2018, né prima della modifica del comma 140, giacché è stato attuato solo con il d.P.C.m. 28 novembre 2018.
Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, la modifica normativa della norma oggetto di questione di legittimità costituzionale in via principale intervenuta in pendenza di giudizio determina la cessazione della materia del contendere quando ricorrono simultaneamente le seguenti condizioni: occorre che il legislatore abbia abrogato o modificato le norme censurate in senso satisfattivo delle pretese avanzate con il ricorso e occorre che le norme impugnate, poi abrogate o modificate, non abbiano ricevuto applicazione medio tempore. (Precedenti citati: sentenze n. 238 del 2018, n. 185 del 2018, n. 171 del 2018 e n. 44 del 2018).