Bilancio e contabilità pubblica - Fondo per la progettazione degli enti locali - Criteri di utilizzo - Coinvolgimento regionale nell'adozione del relativo decreto ministeriale - Omessa previsione - Ricorso della Regione Veneto - Violazione del principio di leale collaborazione - Illegittimità costituzionale in parte qua.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione del principio di leale collaborazione - l'art. 1, comma 1080, della legge n. 205 del 2017, nella parte in cui non richiede l'intesa con la Conferenza unificata in relazione al decreto ministeriale che definisce i criteri di utilizzo del Fondo per la progettazione degli enti locali, istituito dal comma 1079, del medesimo art. 1, per la messa in sicurezza di edifici e strutture pubbliche. Combinando il criterio oggettivo (natura delle opere) e quello teleologico (loro funzione), da utilizzare per la collocazione "materiale" delle norme, il fondo in questione va ricondotto alle materie concorrenti del governo del territorio e della protezione civile (come le norme tecniche sulle costruzioni, in particolare quelli antisismiche, aventi il fine di tutelare l'incolumità pubblica), e alla materia esclusiva statale della sicurezza (che comprende la tutela dell'incolumità delle persone, anche a prescindere dalla funzione di prevenzione dei reati), con applicazione dell'istituto della concorrenza di competenze: ne deriva che nell'adozione del decreto ministeriale previsto dal comma 1080 è richiesto il coinvolgimento regionale tramite l'intesa in sede di Conferenza unificata, essendo il fondo destinato alla progettazione delle opere pubbliche degli enti locali. (Precedenti citati: sentenze n. 185 del 2018, n. 87 del 2018, n. 78 del 2018, n. 68 del 2018, n. 272 del 2017, n. 232 del 2017, n. 60 del 2017, n. 189 del 2015, n. 101 del 2013, n. 77 del 2013, n. 183 del 2012, n. 21 del 2010 e n. 168 del 2008).
Mentre, prima della riforma costituzionale del 2001, i lavori pubblici rappresentavano una materia di competenza concorrente (lavori pubblici di interesse regionale), nel quadro costituzionale attuale essi non integrano una vera e propria materia, ma si qualificano a seconda dell'oggetto al quale afferiscono e pertanto possono essere ascritti, di volta in volta, a potestà legislative statali o regionali. (Precedenti citati: sentenze n. 137 del 2018, n. 45 del 2010, n. 401 del 2007, n. 256 del 2007 e n. 303 del 2003).