Sanità pubblica - Piano di rientro dal disavanzo sanitario - Impossibilità, per le regioni sottoposte al piano, di introdurre spese non obbligatorie ulteriori rispetto ai livelli essenziali di assistenza (LEA) - Vincolo in materia di contenimento della spesa pubblica sanitaria, espressione di un principio fondamentale della materia del coordinamento della finanza pubblica - Ratio - Garanzia sia del processo di risanamento sia dei LEA. (Classif. 231008).
I vincoli in materia di contenimento della spesa pubblica sanitaria costituiscono espressione di un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica; pertanto i piani di rientro e i programmi operativi, che ne costituiscono attuazione e aggiornamento, sono vincolanti per la regione che li abbia sottoscritti. La regione assoggettata a un piano di rientro ha, quindi, non solo il dovere di rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, ma anche (e soprattutto) quello di non adottarne di nuovi, che siano di ostacolo alla piena realizzazione del piano. (Precedenti: S. 155/2023 - mass. 45756; S. 134/2023 - mass. 45667; S. 20/2023; S. 161/2022 - mass. 44954; S. 36/2021 - mass. 43641; S. 130/2020 - mass. 43489; S. 62/2020; S. 197/2019; S. 14/2017; S. 266/2016; S. 278/2014).
In costanza del piano di rientro, la regione non può introdurre, nell’esercizio della competenza concorrente in materia di tutela della salute, prestazioni comunque afferenti al settore sanitario ulteriori e ampliative rispetto a quelle previste per il raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni; l’assoggettamento ai vincoli del piano di rientro dal disavanzo sanitario le impedisce, infatti, di incrementare la spesa sanitaria per motivi non inerenti alla garanzia delle prestazioni essenziali, e, quindi, per esborsi non obbligatori. Tale effetto preclusivo di qualsiasi disposizione regionale incompatibile con gli impegni assunti ai fini del risanamento economico-finanziario del disavanzo sanitario regionale è, invero, finalizzato a garantire contemporaneamente il processo di risanamento e i LEA, attraverso un rigoroso percorso di selezione dei servizi finanziabili. (Precedenti: S. 9/2024 - mass. 45954; S. 176/2023 - mass. 45766; S. 242/2022 - mass. 45164; S. 190/2022 - mass. 45053; S. 161/2022 - mass. 44954; S. 142/2021 - mass. 44011; S. 36/2021 - mass. 43641; S. 166/2020 – mass. 42367; S. 62/2020 - mass. 43127; S. 172/2018 - mass. 40161; S. 51/2013 - mass. 36985).