Sentenza 62/2019 (ECLI:IT:COST:2019:62)
Massima numero 42090
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI  - Redattore PROSPERETTI
Udienza Pubblica del  06/02/2019;  Decisione del  06/02/2019
Deposito del 21/03/2019; Pubblicazione in G. U. 27/03/2019
Massime associate alla pronuncia:  42091


Titolo
Impiego pubblico - Norme della Provincia autonoma di Trento - Ricambio generazionale dei dipendenti a tempo indeterminato della Provincia autonoma, degli enti strumentali pubblici, degli enti locali e delle aziende pubbliche di servizi alla persona - Incentivo all'esodo - Rilevazioni volte a verificare la potenziale adesione - Rinvio a successivi provvedimenti attuativi - Ricorso del Governo - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile - Illegittimità costituzionale.

Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost. - l'art. 17 della legge prov. Trento n. 18 del 2017, che, al fine di favorire il ricambio generazionale dell'organico della Provincia autonoma, degli enti strumentali pubblici, degli enti locali e delle aziende pubbliche di servizi alla persona, promuove un incentivo all'esodo dal lavoro del personale a tempo indeterminato che si dimette dal servizio in via anticipata; e che, a tal fine, impone delle rilevazioni tecniche volte a verificare la potenziale adesione dei dipendenti interessati, e demanda a successivi provvedimenti legislativi la definizione delle condizioni, delle modalità e dei criteri di attuazione della misura. La materia disciplinata dalla norma provinciale impugnata dal Governo è attratta dall'ordinamento civile e, in ragione dell'art. 40 e seguenti del d.lgs. n. 165 del 2001, deve trovare la propria sede nella contrattazione sindacale tra l'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale (A.P.Ra.N.) e le organizzazioni sindacali, al fine di realizzare gli specifici obiettivi, pur meritevoli di apprezzamento, relativi al ricambio generazionale, da definire, però, non con una previa normativa, ma con una disciplina collettiva. Sono dichiarati incostituzionali - per violazione del medesimo art. 117, secondo comma, lett. l), - i commi 2 e 3 dell'art. 17 della legge prov. Trento n. 18 del 2017, il primo dei quali, in diretta correlazione con il comma 1. (Precedenti citati: sentenze n. 172 del 2018, n. 160 del 2017, n. 32 del 2017 e n. 251 del 2016).

Atti oggetto del giudizio

legge della Provincia autonoma di Trento  29/12/2017  n. 18  art. 17  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte