Bilancio e contabilità pubblica - Spesa sanitaria - Norme della Regione autonoma Sardegna - Destinazione delle risorse che residuano dai bilanci di ATS, Azienda per la tutela della salute, in liquidazione - Autorizzazione di spesa a favore di ARES, Azienda regionale per la salute, al possibile fine di redistribuire le somme tra gli erogatori privati accreditati che abbiano prodotto un'attività ospedaliera eccedente il budget assegnato nell'anno 2021, e per l'incremento del tetto di spesa ospedaliera nell'anno 2023 - Ricorso del Governo - Lamentata violazione di parametri costituzionali e statutari, nonché di altri interposti - Difetto di motivazione - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 036016).
Sono dichiarate inammissibili, per omessa indicazione del parametro costituzionale violato e l’impossibilità di desumerlo dalla motivazione complessiva del ricorso, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3 e 4 dello statuto speciale e all’art. 117, terzo comma, Cost., quest’ultimo relativamente ai principi fondamentali nella materia «coordinamento della finanza pubblica» recati dall’art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992, nonché per mancanza di coordinamento con l’art. 5, commi 12 e 13, della legge reg. Sardegna n. 1 del 2023, dell’art. 3, commi 12 e 13, della legge reg. Sardegna n. 1 del 2024, con cui la Regione autonoma Sardegna disciplina la destinazione delle risorse che residuano dai bilanci dell’Azienda per la tutela della salute (ATS), in liquidazione, autorizzando l’Azienda regionale della salute (ARES) rispettivamente a destinare: la somma di euro 3.291.344,42 alla redistribuzione tra gli erogatori privati accreditati, che abbiano prodotto un’attività ospedaliera eccedente il budget assegnato nell’anno 2021; e la somma di euro 5.835.023,84 all’incremento del tetto di spesa ospedaliera nell’anno 2023. Il ricorrente non chiarisce come il denunciato difetto di coordinamento tra norme regionali possa tradursi in un vizio di legittimità costituzionale, come invece previsto dall’art. 23, primo comma, lettera b), della legge n. 87 del 1953, in virtù del richiamo di cui all’art. 34, primo comma, della stessa legge. Con riferimento poi alla questione concernente la violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost. e degli artt. 3 e 4 dello statuto, il ricorrente illustra in maniera parziale il contenuto della disposizione recante la norma interposta, dunque con una motivazione meramente assertiva. (Precedenti: S. 95/2024 - mass. 46134; S. 125/2023 - mass. 45698; S. 57/2023 - mass. 45440; S. 47/2023 - mass. 45372; S. 193/2007 - mass. 31379; S. 116/2006 - mass. 30273).