Sentenza 63/2019 (ECLI:IT:COST:2019:63)
Massima numero 42609
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del  20/02/2019;  Decisione del  20/02/2019
Deposito del 21/03/2019; Pubblicazione in G. U. 27/03/2019
Massime associate alla pronuncia:  42607  42608  42610  42611  42612  42613  42614


Titolo
Thema decidendum - Individuazione dei termini della questione incidentale - Desumibilità dall'ordinanza di rimessione ove la formulazione del petitum sia affetta da evidenti errori materiali.

Testo
Ove il giudice rimettente incorra in un errore nella formulazione del petitum, la disposizione censurata può essere desunta dal tenore complessivo dell'ordinanza di rimessione. (Nel caso di specie, essendo erroneamente censurato l'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 72 del 2015, nella parte in cui ha modificato le sanzioni di cui all'art. 187-bis del d.lgs. n. 58 del 1998, risultando evidente che il giudice a quo intende censurare la disposizione transitoria contenuta nel medesimo art. 6, comma 2, il petitum dell'ordinanza di rimessione deve rettamente intendersi come mirante alla dichiarazione di illegittimità costituzionale di detta disposizione transitoria).

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  12/05/2015  n. 72  art. 6  co. 2

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte