Sentenza 63/2019 (ECLI:IT:COST:2019:63)
Massima numero 42610
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del  20/02/2019;  Decisione del  20/02/2019
Deposito del 21/03/2019; Pubblicazione in G. U. 27/03/2019
Massime associate alla pronuncia:  42607  42608  42609  42611  42612  42613  42614


Titolo
Rilevanza della questione incidentale - Plausibilità del presupposto interpretativo del rimettente - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per difetto di rilevanza - delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 72 del 2015. Il rimettente muove dalla premessa interpretativa, del tutto plausibile, che la citata disposizione, dettando una disciplina transitoria per le modifiche apportate alla Parte V del d.lgs. n. 58 del 1998, abbia inteso escludere la retroattività della modifica, apportata dal successivo comma 3, consistente nella "dequintuplicazione" delle sanzioni amministrative disciplinate dal decreto legislativo. In tale prospettiva interpretativa, dunque, detta regola risulta inapplicabile ai fatti pregressi, come quello contestato all'opponente nel giudizio a quo.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  12/05/2015  n. 72  art. 6  co. 2

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte