Sentenza 63/2019 (ECLI:IT:COST:2019:63)
Massima numero 42611
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del  20/02/2019;  Decisione del  20/02/2019
Deposito del 21/03/2019; Pubblicazione in G. U. 27/03/2019
Massime associate alla pronuncia:  42607  42608  42609  42610  42612  42613  42614


Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Evocazione, quali parametri interposti, di disposizioni dell'Unione europea attinenti ai medesimi diritti tutelati da parametri interni - Spettanza alla Corte costituzionale della valutazione di eventuali profili di contrasto della disciplina censurata con le disposizioni europee, anche previo rinvio pregiudiziale - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - concernente i poteri della Corte costituzionale di sindacare eventuali profili di contrasto della disciplina censurata con le disposizioni della CDFUE - delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 72 del 2015. Non può, infatti, ritenersi precluso alla Corte costituzionale l'esame nel merito delle questioni sollevate con riferimento sia a parametri interni, anche mediati dalla normativa interposta convenzionale, sia - per il tramite degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost. - alle norme corrispondenti della CDFUE che tutelano, nella sostanza, i medesimi diritti. Fermo restando il potere del giudice comune di procedere egli stesso al rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE, anche dopo il giudizio incidentale di legittimità costituzionale, e di non applicare la disposizione nazionale in contrasto con i diritti sanciti dalla CDFUE, laddove però sia stato egli stesso a sollevare una questione di legittimità costituzionale che coinvolga anche le norme della CDFUE, la Corte costituzionale non potrà esimersi, eventualmente previo rinvio pregiudiziale, dal fornire una risposta a tale questione con gli strumenti che le sono propri, tra i quali anche la dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione ritenuta in contrasto con la CDFUE (e pertanto con gli artt. 11 e 117, primo comma, Cost.), con conseguente eliminazione dall'ordinamento, con effetti erga omnes, di tale disposizione. (Precedenti citati: sentenze n. 20 del 2019 e n. 269 del 2017).

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  12/05/2015  n. 72  art. 6  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 11

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte