Sentenza 63/2019 (ECLI:IT:COST:2019:63)
Massima numero 42613
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del  20/02/2019;  Decisione del  20/02/2019
Deposito del 21/03/2019; Pubblicazione in G. U. 27/03/2019
Massime associate alla pronuncia:  42607  42608  42609  42610  42611  42612  42614


Titolo
Sanzioni amministrative - Sanzioni per abuso di informazioni privilegiate - Modifica in mitius - Efficacia non retroattiva - Natura punitiva della sanzione - Irragionevolezza e violazione dei principi convenzionali in materia penale - Illegittimità costituzionale in parte qua.

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 3 e 117, primo comma, Cost. - l'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 72 del 2015, nella parte in cui esclude l'applicazione retroattiva delle modifiche in mitius apportate dal comma 3 dello stesso art. 6 alle sanzioni amministrative previste per l'illecito di abuso di informazioni privilegiate, di cui all'art. 187-bis del d.lgs. n. 58 del 1998. La norma censurata dalla Corte d'appello di Milano deroga irragionevolmente al principio della retroattività della lex mitior in materia penale. Non v'è dubbio, infatti, che la sanzione amministrativa prevista dal citato art. 187-bis - la cui elevatissima carica afflittiva si spiega in funzione di deterrenza, o prevenzione generale negativa, certamente comune anche alle pene in senso stretto - abbia natura punitiva, e soggiaccia, pertanto, alle garanzie che la Costituzione e il diritto internazionale dei diritti umani assicurano alla materia penale, ivi compresa la garanzia in esame, non potendo la stessa essere considerata una misura meramente ripristinatoria dello status quo ante, né semplicemente mirante alla prevenzione di nuovi illeciti. (Precedenti citati: sentenze n. 223 del 2018, n. 68 del 2017 e n. 193 del 2016).

La giurisprudenza costituzionale assegna al principio della retroattività della lex mitior in materia penale un duplice, e concorrente, fondamento. L'uno - di matrice domestica - riconducibile allo spettro di tutela del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost.; l'altro - di origine internazionale, avente ora ingresso nel nostro ordinamento attraverso l'art. 117, primo comma, Cost. - riconducibile all'art. 7 CEDU, nella lettura offertane dalla giurisprudenza di Strasburgo. Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, infatti, la regola della retroattività della lex mitior in materia penale non è riconducibile alla sfera di tutela dell'art. 25, secondo comma, Cost. ma il suo fondamento è ravvisabile anzitutto nel principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost., e tale riconduzione segna anche il limite della garanzia costituzionale: mentre, infatti, l'irretroattività in peius della legge penale costituisce un valore assoluto e inderogabile, la regola della retroattività in mitius della medesima legge penale è suscettibile di limitazioni e deroghe legittime sul piano costituzionale, ove sorrette da giustificazioni oggettivamente ragionevoli. (Precedenti citati: sentenze n. 236 del 2011, n. 215 del 2008, n. 72 del 2008, n. 394 del 2006, n. 393 del 2006 e n. 15 del 1996).



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  12/05/2015  n. 72  art. 6  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali    n.   art. 7