Sentenza 63/2019 (ECLI:IT:COST:2019:63)
Massima numero 42614
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del  20/02/2019;  Decisione del  20/02/2019
Deposito del 21/03/2019; Pubblicazione in G. U. 27/03/2019
Massime associate alla pronuncia:  42607  42608  42609  42610  42611  42612  42613


Titolo
Sanzioni amministrative - Sanzioni per la manipolazione del mercato - Modifica in mitius - Efficacia non retroattiva - Natura punitiva della sanzione - Irragionevolezza e violazione dei principi convenzionali in materia penale - Illegittimità costituzionale in via consequenziale, in parte qua.

Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - in via consequenziale (ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953) - l'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 72 del 2015, nella parte in cui esclude l'applicazione retroattiva delle modifiche apportate dal comma 3 dello stesso art. 6 alle sanzioni amministrative previste per l'illecito di manipolazione del mercato di cui all'art. 187-ter del d.lgs. n. 58 del 1998. Il quadro sanzionatorio è identico all'abuso di informazioni privilegiate, previsto dall'art. 187-bis, censurato dalla Corte d'appello di Milano e rispondente esso pure a un'evidente logica punitiva; nemmeno in tal caso, pertanto, la deroga al principio della retroattività della lex mitior supera il vaglio positivo di ragionevolezza.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  12/05/2015  n. 72  art. 6  co. 2

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 27