Bilancio e contabilità pubblica - Spesa sanitaria - Limiti previsti dalla normativa statale - Destinatari - Esclusione degli enti ad autonomia speciale che provvedono integralmente al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale - Soggezione, comunque, ai principi generali di programmazione nella gestione della spesa (nel caso di specie: non fondatezza della questione di legittimità costituzionale delle disposizioni della Regione autonoma Sardegna le quali autorizzano la spesa a favore di ARES, Azienda regionale per la salute, mediante uso delle risorse che residuano dai bilanci di ATS, Azienda per la tutela della salute, in liquidazione, per il possibile fine di redistribuire le somme tra gli erogatori privati accreditati che abbiano prodotto un'attività ospedaliera eccedente il budget assegnato nell'anno 2021, e che per l'incremento del tetto di spesa ospedaliera nell'anno 2023 disciplinano le risorse per l'assistenza ospedaliera di cui al tetto di spesa assegnato per il 2020, con possibile redistribuzione tra gli erogatori privati accreditati anche oltre i limiti imposti dalle disposizioni di legge nazionali). (Classif. 036016).
Le regioni e le province autonome, che provvedano integralmente e autonomamente al finanziamento della loro spesa sanitaria regionale, pur essendo vincolate al rispetto dei principi fondamentali in materia di finanza pubblica, non sono, tuttavia, soggette alle norme che lo Stato detta per il contenimento della spesa sanitaria. Devono rispettare anche queste ultime norme solo se l’ente è sottoposto a un piano di rientro da disavanzo finanziario, in materia sanitaria, ovvero se risulta compromesso il raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni, per effetto della deroga ai principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, posta in essere dalla regione o dalla provincia autonoma. (Precedenti: S. 141/2024 - mass. 46230; S. 11/2021 - mass. 43456; S. 79/2018 - mass. 40661; S. 231/2017 - mass. 41850; S. 75/2016 - mass. 38815; S. 187/2012 - mass. 36503; S. 115/2012 - mass. 36309; S. 341/2009 - mass. 34216).
Tutte le articolazioni territoriali della Repubblica, ivi comprese le autonomie speciali sono tenute all’osservanza dei principi generali di programmazione nella gestione della spesa, in vista di una razionalizzazione del sistema sanitario. (Precedenti: S. 76/2023 - mass. 45477; S. 113/2022 - mass. 44771; S. 36/2021 - mass. 43637).
(Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., relativamente ai principi fondamentali nella materia «coordinamento della finanza pubblica» recati dall’art. 15, comma 14, del d.l. n. 95 del 2012, come conv., dell’art. 3, commi 12 e 13, della legge reg. Sardegna n. 1 del 2024, con cui la Regione autonoma Sardegna disciplina la destinazione delle risorse che residuano dai bilanci dell’Azienda per la tutela della salute-ATS, in liquidazione, autorizzando l’Azienda regionale della salute-ARES rispettivamente a destinare: la somma di euro 3.291.344,42 alla redistribuzione tra gli erogatori privati accreditati, che abbiano prodotto un’attività ospedaliera eccedente il budget assegnato nell’anno 2021; e la somma di euro 5.835.023,84 all’incremento del tetto di spesa ospedaliera nell’anno 2023. La disciplina impugnata promana da una regione a statuto speciale – la Sardegna – che finanzia integralmente il proprio servizio sanitario regionale ex art. 1, comma 836, legge n. 296 del 2006, e non è soggetta a piano di rientro da disavanzo finanziario; né le misure introdotte con le norme impugnate risultano idonee a compromettere i LEA).