Reati e pene - Depenalizzazione di reati puniti con la sola pena pecuniaria - Esclusione del reato di ingresso e soggiorno illegale dello straniero nel territorio dello Stato - Denunciato contrasto con la legge di delega - Insufficiente descrizione della fattispecie concreta e carente motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
È dichiarata manifestamente inammissibile, per evidenti lacune in punto di descrizione della fattispecie concreta e di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, del d.lgs. n. 8 del 2016, censurato dal Giudice di pace di Macerata - in riferimento all'art. 76 Cost. e in relazione all'art. 2, comma 3, lett. b), della legge n. 67 del 2014 - nella parte in cui esclude dalla depenalizzazione disposta dall'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 8 del 2016 la contravvenzione consistente nell'ingresso e soggiorno illegale dello straniero nel territorio dello Stato, prevista dall'art. 10-bis del d.lgs. n. 286 del 1998. Il rimettente si limita a riportare il capo di imputazione senza specificare quale delle due diverse ipotesi di reato (ingresso illegale o indebito trattenimento) in esso alternativamente indicate sia stata posta in essere dall'imputato, né offre adeguate indicazioni sulla concreta vicenda oggetto del giudizio a quo e sulla sua effettiva riconducibilità al paradigma punitivo considerato; per altro verso, afferma in maniera apodittica che la pregiudizialità deriverebbe dalla necessità di applicare la norma censurata "allo stato degli atti", omettendo di precisare in quale fase si trovi il processo di cui è investito. (Precedenti citati: ordinanze n. 84 del 2012, n. 193 del 2011, n. 161 del 2011, n. 149 del 2011, n. 135 del 2011 e n. 32 del 2011, dichiarative della manifesta inammissibilità, per lacune dell'atto introduttivo, di questioni aventi ad oggetto l'art. 10-bis del t.u. straniero).
Per consolidata giurisprudenza costituzionale, l'omessa o insufficiente descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo - non emendabile mediante la diretta lettura degli atti, preclusa dal principio di autosufficienza dell'ordinanza di rimessione - determina l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in quanto impedisce di verificare la sua effettiva rilevanza. (Precedenti citati: ordinanze n. 191 del 2018, n. 64 del 2018 e n. 210 del 2017, sull'inammissibilità per lacune descrittive; ordinanze n. 242 del 2018 e n. 185 del 2013, sul principio di autosufficienza dell'ordinanza di rimessione).