Acque e acquedotti - Servizio idrico integrato (SII) - Tariffa, gestione e affidamento del servizio - Competenza esclusiva statale - Spettanza alle Regioni di interventi volti a tutelare più intensamente la concorrenza - Delimitazione, per quel che riguarda le Regioni ad autonomia speciale, della loro competenza in materia di SII in base al "blocco statutario di costituzionalità".
Devono essere ricondotte ai titoli di competenza esclusiva statale di cui all'art. 117, secondo comma, lett. e) e s), Cost., sia la disciplina della tariffa del servizio idrico integrato (SII), sia le forme di gestione e le modalità di affidamento al soggetto gestore, con la precisazione, con riguardo al settore idrico, che le Regioni possono dettare norme che tutelino più intensamente la concorrenza rispetto a quelle poste dallo Stato. (Precedenti citati: sentenza n. 173 del 2017, n. 93 del 2017, n. 117 del 2015, n. 32 del 2015, n. 228 del 2013, n. 62 del 2012, n. 67 del 2013, n. 50 del 2013, n. 187 del 2011, n. 128 del 2011, n. 307 del 2009, n. 325 del 2010, n. 142 del 2010, n. 29 del 2010 e n. 246 del 2009).
Allo Stato spetta la disciplina del regime dei servizi pubblici locali, vuoi per i profili che incidono in maniera diretta sul mercato, vuoi per quelli connessi alla gestione unitaria del servizio. (Precedenti citati: sentenza n. 173 del 2017 e n. 160 del 2016).
Il carattere della competenza regionale, rispettivamente statutaria di tipo primario o residuale ex art. 117, quarto comma, Cost., comporta conseguenze diverse quanto alla qualificazione dei limiti derivanti dalla legislazione statale: infatti, nel primo caso la potestà legislativa regionale incontrerà i limiti statutari, e quindi - pur nella diversità delle formule presenti nei singoli statuti speciali - quelli delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali, dei principi generali dell'ordinamento giuridico, degli obblighi internazionali e dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea; nel secondo caso, invece, i limiti dovranno essere tratti dall'art. 117 Cost., e saranno quindi sia quelli indicati nel primo comma, sia quelli derivanti dalle competenze esclusive statali indicate al secondo comma.
Al fine di qualificare le attribuzioni regionali in tema di servizio idrico integrato, occorre fare leva, per quanto possibile, sulle previsioni dello statuto, integrandole con le indicazioni desumibili dalla normativa di attuazione statutaria, così da delineare il "blocco statutario di costituzionalità". La comparazione effettuata di volta in volta tra il "blocco statutario" e il novellato quadro costituzionale delle attribuzioni delle Regioni ordinarie ha condotto a riconoscere ora una competenza legislativa primaria di talune autonomie speciali (Province autonome di Trento e di Bolzano e Regione autonoma Valle d'Aosta), ora invece una competenza residuale (Regione Siciliana), in virtù della clausola di cui all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001. Pertanto, la giurisprudenza costituzionale elaborata in riferimento alla Regioni ordinarie non è immediatamente trasponibile nel giudizio di costituzionalità che investa leggi delle Regioni ad autonomia speciale, nel quale occorre preliminarmente definire l'ambito delle competenze spettanti statutariamente in materia. (Precedenti citati: sentenze n. 93 del 2017, n. 51 del 2016, n. 142 del 2015, n. 137 del 2014, n. 233 del 2013 e n. 357 del 2010).
Per il suo sicuro ruolo interpretativo e integrativo, la normativa di attuazione statutaria costituisce un formidabile strumento di flessibilità del quadro delle competenze regionali, che consente - all'esito di uno speciale procedimento di formazione che vede protagoniste le commissioni paritetiche Stato-Regione - un adeguamento delle attribuzioni statutarie delle autonomie speciali alle mutate esigenze delle comunità locali. (Precedenti citati: sentenze n. 93 del 2017 e n. 142 del 2015).