Sentenza 65/2019 (ECLI:IT:COST:2019:65)
Massima numero 42341
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI  - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del  06/02/2019;  Decisione del  06/02/2019
Deposito del 29/03/2019; Pubblicazione in G. U. 03/04/2019
Massime associate alla pronuncia:  42340  42343  42344  42345  42346  42347  42348


Titolo
Acque e acquedotti - Norme della Regione autonoma Sardegna - Gestione e affidamento del servizio idrico integrato (SII) - Garanzia, mediante società interamente pubbliche, del diritto inalienabile ad un quantitativo minimo vitale pro-capite in favore dei nuclei familiari morosi in condizioni di disagio economico - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza e dell'ambiente - Non fondatezza delle questioni, nei sensi di cui in motivazione.

Testo
Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. e) e s), Cost., dell'art. 1 della legge reg. Sardegna n. 25 del 2017, che disciplina le forme di gestione e affidamento del servizio idrico integrato, prevedendo che si assicuri, mediante società interamente pubbliche, che l'acqua resti un servizio pubblico locale di interesse economico generale, in grado di garantire ai nuclei familiari morosi in condizioni di disagio economico, il diritto inalienabile ad un quantitativo minimo vitale pro-capite. La lettura della disposizione impugnata operata dal ricorrente è errata, poiché la norma regionale non prescrive né l'obbligo di una gestione affidata a un soggetto interamente pubblico, né che questa sia la condizione necessaria perché il servizio rimanga pubblico, locale e di interesse economico generale. Il legislatore regionale si è limitato a prendere atto del fatto che la normativa statale prevede come possibile la gestione del servizio idrico da parte di società interamente pubbliche, e che proprio questo è, allo stato, il caso della Regione resistente; in tal modo essa non si pone in contrasto né con la norma interposta (art. 149-bis, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006), né con il primo parametro evocato, non essendo affatto esclusa la possibilità di affidare la gestione del servizio con modalità diverse dall'affidamento diretto a favore di società interamente pubbliche. Parimenti non fondata nei sensi di cui in motivazione è la questione promossa in riferimento alla tutela dell'ambiente, in quanto resta fermo il potere dell'Ente di governo dell'ambito di deliberare la forma di gestione fra quelle consentite dall'ordinamento europeo.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Sardegna  11/12/2017  n. 25  art. 1  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  03/04/2006  n. 152  art. 149  bis  co. 1