Sentenza 65/2019 (ECLI:IT:COST:2019:65)
Massima numero 42343
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI  - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del  06/02/2019;  Decisione del  06/02/2019
Deposito del 29/03/2019; Pubblicazione in G. U. 03/04/2019
Massime associate alla pronuncia:  42340  42341  42344  42345  42346  42347  42348


Titolo
Ricorso in via principale - Riunione di censure di disposizioni dal contenuto diverso - Motivazione riferita al complessivo sistema normativo impugnato - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 8, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 25 del 2017, non sono fondate le eccezioni di inammissibilità, per difetto di formulazione. Sebbene il ricorrente effettivamente riunisca in un unico gruppo di censure tre disposizioni dal contenuto diverso, la motivazione a supporto dell'impugnativa consente di ritenere ammissibili tutte le censure. La difesa statale deduce, infatti, la violazione del parametro costituzionale e delle norme interposte ad opera del complessivo sistema normativo costituito, appunto, dalle disposizioni impugnate.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Sardegna  11/12/2017  n. 25  art. 4  co. 

legge della Regione autonoma Sardegna  11/12/2017  n. 25  art. 8  co. 1

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte