Sentenza 65/2019 (ECLI:IT:COST:2019:65)
Massima numero 42344
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI  - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del  06/02/2019;  Decisione del  06/02/2019
Deposito del 29/03/2019; Pubblicazione in G. U. 03/04/2019
Massime associate alla pronuncia:  42340  42341  42343  42345  42346  42347  42348


Titolo
Acque e acquedotti - Norme della Regione autonoma Sardegna - Gestione e affidamento del servizio idrico integrato (SII) - Disciplina del controllo analogo - Affidamento a soggetto diverso dall'ente di governo dell'ambito della Sardegna (EGAS) - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.

Testo
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., degli artt. 4, 6 e 8, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 25 del 2017, che rispettivamente affidano il controllo analogo a un'apposita Commissione istituita presso l'Ente di governo dell'ambito della Sardegna (EGAS); disciplinano l'effettività del suddetto controllo da parte dei Comuni e il potere di scioglimento del Comitato istituzionale d'ambito da parte della Regione; riducono dal 49 al 20 % il limite massimo di quote del capitale sociale che possono essere detenute dalla Regione autonoma Sardegna sul soggetto gestore Abbanoa spa e le sue conseguenze sull'effettività del controllo analogo. L'affidamento del controllo analogo a un'apposita commissione non inficia l'effettività del controllo stesso, stante che i componenti della commissione sono eletti secondo un criterio che assicura la netta prevalenza dei rappresentanti dei Comuni rispetto a quelli della Regione; di conseguenza, il controllo analogo è svolto da un organo nel quale prevalgono i rappresentanti degli enti locali partecipanti all'EGAS. In merito al potere di scioglimento del comitato istituzionale d'ambito, rimesso a una deliberazione della Giunta regionale, la genericità della censura - che non distingue tra le diverse cause di scioglimento individuate dalla norma impugnata - non consente di identificare specifiche ragioni di contestazione della previsione della nuova causa di scioglimento per manifesta inosservanza delle direttive degli organi regionali. Infine, quanto la fissazione della quota minima di partecipazione della Regione nel capitale sociale di Abbanoa spa, la riduzione del tetto massimo di quote va nella direzione opposta a quella lamentata dal ricorrente; nè può essere ritenuto ostativo dell'effettività di un controllo analogo, anche in considerazione della giurisprudenza della Corte di giustizia, che scinde la quota azionaria detenuta dall'effettività del controllo stesso.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Sardegna  11/12/2017  n. 25  art. 4  co. 

legge della Regione autonoma Sardegna  11/12/2017  n. 25  art. 6  co. 

legge della Regione autonoma Sardegna  11/12/2017  n. 25  art. 8  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte