Sentenza 65/2019 (ECLI:IT:COST:2019:65)
Massima numero 42345
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del
06/02/2019; Decisione del
06/02/2019
Deposito del 29/03/2019; Pubblicazione in G. U. 03/04/2019
Titolo
Acque e acquedotti - Norme della Regione autonoma Sardegna - Gestione e affidamento del servizio idrico integrato (SII) - Unicità della gestione dell'intero SII nell'ambito ottimale - Deroghe - Lamentata violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza - Difetto di motivazione - Inammissibilità delle questioni.
Acque e acquedotti - Norme della Regione autonoma Sardegna - Gestione e affidamento del servizio idrico integrato (SII) - Unicità della gestione dell'intero SII nell'ambito ottimale - Deroghe - Lamentata violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza - Difetto di motivazione - Inammissibilità delle questioni.
Testo
Sono dichiarate inammissibili, per difetto di motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., dell'art. 8, comma 2, della legge reg. Sardegna n. 25 del 2017, nella parte in cui, introducendo i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater nell'art. 15 della legge reg. Sardegna n. 4 del 2015, introduce delle deroghe al principio dell'unicità della gestione dell'intero Servizio idrico integrato (SII). La censura formulata rispetto al parametro indicato risulta priva di qualsiasi motivazione. Il ricorrente indica, infatti, tale parametro solo in apertura del paragrafo dedicato alle ragioni di impugnazione dell'a norma regionale, e alla fine dello stesso, senza indicare le ragioni per le quali sarebbe violata la competenza statale in materia di tutela della concorrenza.
Sono dichiarate inammissibili, per difetto di motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., dell'art. 8, comma 2, della legge reg. Sardegna n. 25 del 2017, nella parte in cui, introducendo i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater nell'art. 15 della legge reg. Sardegna n. 4 del 2015, introduce delle deroghe al principio dell'unicità della gestione dell'intero Servizio idrico integrato (SII). La censura formulata rispetto al parametro indicato risulta priva di qualsiasi motivazione. Il ricorrente indica, infatti, tale parametro solo in apertura del paragrafo dedicato alle ragioni di impugnazione dell'a norma regionale, e alla fine dello stesso, senza indicare le ragioni per le quali sarebbe violata la competenza statale in materia di tutela della concorrenza.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Sardegna
11/12/2017
n. 25
art. 8
co. 2
legge della Regione autonoma Sardegna
04/02/2015
n. 4
art. 15
co. 1
legge della Regione autonoma Sardegna
04/02/2015
n. 4
art. 15
co. 1
legge della Regione autonoma Sardegna
04/02/2015
n. 4
art. 15
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte