Sentenza 65/2019 (ECLI:IT:COST:2019:65)
Massima numero 42346
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del
06/02/2019; Decisione del
06/02/2019
Deposito del 29/03/2019; Pubblicazione in G. U. 03/04/2019
Titolo
Acque e acquedotti - Norme della Regione autonoma Sardegna - Forme di gestione e affidamento del servizio idrico integrato (SII) - Unicità della gestione dell'intero SII nell'ambito ottimale - Deroghe a favore delle gestioni esistenti svolte in forma autonoma tramite affidamento o in via diretta o attraverso convenzioni - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Non fondatezza della questione, nei sensi di cui in motivazione.
Acque e acquedotti - Norme della Regione autonoma Sardegna - Forme di gestione e affidamento del servizio idrico integrato (SII) - Unicità della gestione dell'intero SII nell'ambito ottimale - Deroghe a favore delle gestioni esistenti svolte in forma autonoma tramite affidamento o in via diretta o attraverso convenzioni - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Non fondatezza della questione, nei sensi di cui in motivazione.
Testo
È dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., dell'art. 8, comma 2, della legge reg. Sardegna n. 25 del 2017, nella parte in cui introduce il comma 1-bis nell'art. 15 della legge reg. Sardegna n. 4 del 2015, prevedendo siano fatte salve - in deroga al principio di unicità della gestione stabilito dall'art. 147, comma 2-bis, cod. ambiente - le gestioni esistenti svolte in forma autonoma tramite affidamento o in via diretta o attraverso convenzioni stipulate dai Comuni con altri enti locali o gestori. Il ricorrente muove da un erroneo presupposto interpretativo, in quanto la norma regionale censurata non si propone di spostare il termine di riferimento delle gestioni esistenti, che resta quello della legislazione statale. Pertanto, la disposizione impugnata deve essere letta intendendo il richiamo delle gestioni esistenti come riferito alla normativa statale interposta e quindi alla data di entrata in vigore di quest'ultima e non della normativa regionale contestata.
È dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., dell'art. 8, comma 2, della legge reg. Sardegna n. 25 del 2017, nella parte in cui introduce il comma 1-bis nell'art. 15 della legge reg. Sardegna n. 4 del 2015, prevedendo siano fatte salve - in deroga al principio di unicità della gestione stabilito dall'art. 147, comma 2-bis, cod. ambiente - le gestioni esistenti svolte in forma autonoma tramite affidamento o in via diretta o attraverso convenzioni stipulate dai Comuni con altri enti locali o gestori. Il ricorrente muove da un erroneo presupposto interpretativo, in quanto la norma regionale censurata non si propone di spostare il termine di riferimento delle gestioni esistenti, che resta quello della legislazione statale. Pertanto, la disposizione impugnata deve essere letta intendendo il richiamo delle gestioni esistenti come riferito alla normativa statale interposta e quindi alla data di entrata in vigore di quest'ultima e non della normativa regionale contestata.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Sardegna
11/12/2017
n. 25
art. 8
co. 2
legge della Regione autonoma Sardegna
04/02/2015
n. 4
art. 15
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 03/04/2006
n. 152
art. 147
co. 2 bis