Sentenza 65/2019 (ECLI:IT:COST:2019:65)
Massima numero 42347
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del
06/02/2019; Decisione del
06/02/2019
Deposito del 29/03/2019; Pubblicazione in G. U. 03/04/2019
Titolo
Acque e acquedotti - Norme della Regione autonoma Sardegna - Forme di gestione e affidamento del servizio idrico integrato (SII) - Unicità della gestione dell'intero SII nell'ambito ottimale - Deroghe a favore delle gestioni nei Comuni montani - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Non fondatezza della questione.
Acque e acquedotti - Norme della Regione autonoma Sardegna - Forme di gestione e affidamento del servizio idrico integrato (SII) - Unicità della gestione dell'intero SII nell'ambito ottimale - Deroghe a favore delle gestioni nei Comuni montani - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Non fondatezza della questione.
Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., dell'art. 8, comma 2, della legge reg. Sardegna n. 25 del 2017, nella parte in cui introduce il comma 1-ter nell'art. 15 della legge reg. Sardegna n. 4 del 2015, secondo cui si considerano positivamente verificati e assentiti i requisiti di cui all'art. 148, comma 5, cod. ambiente - in particolare il consenso dell'Autorità d'ambito competente alle deroghe consentite al principio di unicità della gestione per le gestioni del servizio idrico in forma autonoma svolte nei Comuni montani - quando la gestione sia iniziata prima dell'entrata in vigore del medesimo cod. ambiente e sia in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge. La censura dedotta nel ricorso può essere riferita solo alla formulazione del citato art. 148, comma 5, come disposto dall'art. 2, comma 14, del d.lgs. n. 4 del 2008, ma la norma impugnata espressamente delimita il proprio ambito di applicazione alle gestioni iniziate prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 152 del 2006 e che siano in corso al momento dell'entrata in vigore della legge regionale impugnata. Pertanto, ratione temporis alle gestioni avviate prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 152 del 2006 non si può estendere l'indicato requisito del consenso dell'Autorità, introdotto solo nel 2008.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., dell'art. 8, comma 2, della legge reg. Sardegna n. 25 del 2017, nella parte in cui introduce il comma 1-ter nell'art. 15 della legge reg. Sardegna n. 4 del 2015, secondo cui si considerano positivamente verificati e assentiti i requisiti di cui all'art. 148, comma 5, cod. ambiente - in particolare il consenso dell'Autorità d'ambito competente alle deroghe consentite al principio di unicità della gestione per le gestioni del servizio idrico in forma autonoma svolte nei Comuni montani - quando la gestione sia iniziata prima dell'entrata in vigore del medesimo cod. ambiente e sia in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge. La censura dedotta nel ricorso può essere riferita solo alla formulazione del citato art. 148, comma 5, come disposto dall'art. 2, comma 14, del d.lgs. n. 4 del 2008, ma la norma impugnata espressamente delimita il proprio ambito di applicazione alle gestioni iniziate prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 152 del 2006 e che siano in corso al momento dell'entrata in vigore della legge regionale impugnata. Pertanto, ratione temporis alle gestioni avviate prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 152 del 2006 non si può estendere l'indicato requisito del consenso dell'Autorità, introdotto solo nel 2008.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Sardegna
11/12/2017
n. 25
art. 8
co. 2
legge della Regione autonoma Sardegna
04/02/2015
n. 4
art. 15
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte