Processo penale - Incompatibilità del giudice - Giudice dell'udienza preliminare che abbia invitato, con esito positivo, il pubblico ministero a procedere alla modifica dell'imputazione per diversità del fatto - Incompatibilità all'ulteriore trattazione dell'udienza preliminare in caso di adesione del p.m. all'invito - Omessa previsione - Denunciata lesione del principio di imparzialità del giudice, sia di tipo "funzionale" sia sotto il profilo della commistione tra le funzioni di giudice e quelle del pubblico ministero, sancito dalla CEDU - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Gup del Tribunale di Napoli in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6, par. 1, CEDU - dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che il GUP il quale, ravvisato nel corso della stessa udienza preliminare un fatto diverso da quello contestato, abbia invitato il pubblico ministero a procedere, nei confronti dello stesso imputato e per il medesimo fatto storico, alla modifica dell'imputazione divenga - una volta accolto l'invito - incompatibile a trattare la stessa udienza preliminare. La Corte EDU ha escluso in più occasioni che le garanzie in tema di equo processo, di cui alla norma convenzionale evocata, siano riferibili all'udienza preliminare prevista dalla legge processuale italiana, fatto salvo il caso - non ricorrente nel giudizio principale - in cui vengano adottati riti alternativi che conferiscano al giudice di tale udienza il potere di pronunciarsi sul merito delle accuse. In ogni caso, il rimettente non ha indicato, né emergono, pronunce della Corte di Strasburgo che ravvisino la carenza di imparzialità - sia di tipo funzionale sia legata alla commistione tra le funzioni di giudice e quelle del pubblico ministero - in fattispecie analoghe a quella in esame, sì da poter concludere che la disciplina nazionale oggetto di censura risulti non in linea con il quadro delle garanzie apprestato dalla norma convenzionale evocata. (Precedenti citati: sentenze n. 18 del 2017 e n. 49 del 2015).
Affinché la giurisprudenza della Corte EDU assuma rilievo ai fini dell'accertamento della violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., deve risultare consolidata, nei sensi precisati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 49 del 2015.