Sentenza 67/2019 (ECLI:IT:COST:2019:67)
Massima numero 41743
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del
20/02/2019; Decisione del
20/02/2019
Deposito del 29/03/2019; Pubblicazione in G. U. 03/04/2019
Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Assenza di contraddittorietà della motivazione - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Prospettazione della questione incidentale - Assenza di contraddittorietà della motivazione - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Non è accolta l'eccezione, per omessa motivazione delle ragioni di asserita violazione del principio di eguaglianza, nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 248, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002. Il rimettente non lamenta l'irragionevole diversità di trattamento tra tributi e sanzioni, bensì l'irragionevolezza dell'individuazione del luogo di notificazione dell'invito al pagamento, luogo che non consentirebbe un'adeguata conoscibilità da parte del destinatario.
Non è accolta l'eccezione, per omessa motivazione delle ragioni di asserita violazione del principio di eguaglianza, nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 248, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002. Il rimettente non lamenta l'irragionevole diversità di trattamento tra tributi e sanzioni, bensì l'irragionevolezza dell'individuazione del luogo di notificazione dell'invito al pagamento, luogo che non consentirebbe un'adeguata conoscibilità da parte del destinatario.
Atti oggetto del giudizio
decreto del Presidente della Repubblica
30/05/2002
n. 115
art. 248
co. 2
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte