Sentenza 67/2019 (ECLI:IT:COST:2019:67)
Massima numero 41745
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del  20/02/2019;  Decisione del  20/02/2019
Deposito del 29/03/2019; Pubblicazione in G. U. 03/04/2019
Massime associate alla pronuncia:  41743  41744  41746


Titolo
Spese di giustizia - Contributo unificato - Riscossione - Notificazione dell'invito al pagamento presso il domicilio eletto o, in mancanza, tramite deposito presso l'ufficio - Denunciata violazione del diritto di difesa, nonché del principio del giusto processo - Omessa motivazione della non manifesta infondatezza - Inammissibilità delle questioni.

Testo
Sono dichiarate inammissibili, per omessa motivazione della non manifesta infondatezza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Messina in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., dell'art. 248, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui prevede che l'invito al pagamento del contributo unificato è notificato, a cura dell'ufficio e anche tramite posta elettronica certificata, nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione di domicilio, è depositato presso l'ufficio. I parametri indicati risultano evocati a ulteriore supporto della lesione degli artt. 3 e 97 Cost., ma non ne risulta adeguatamente motivata la pretesa lesione.

Atti oggetto del giudizio

decreto del Presidente della Repubblica  30/05/2002  n. 115  art. 248  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte