Sentenza 68/2019 (ECLI:IT:COST:2019:68)
Massima numero 42114
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del
20/02/2019; Decisione del
20/02/2019
Deposito del 29/03/2019; Pubblicazione in G. U. 03/04/2019
Massime associate alla pronuncia:
42115
Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Richiesta di pronuncia additiva - Soluzione non eccedente i limiti delle attribuzioni della Corte costituzionale - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Prospettazione della questione incidentale - Richiesta di pronuncia additiva - Soluzione non eccedente i limiti delle attribuzioni della Corte costituzionale - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per richiesta di intervento additivo non costituente l'unica soluzione costituzionalmente obbligata, delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 29 del d.P.R. n. 448 del 1988 e dell'art. 657-bis cod. proc. pen. La soluzione sollecitata dal giudice a quo, anche se consistente nell'introduzione nel sistema di una regola nuova, non eccede i limiti delle attribuzioni della Corte costituzionale. (Precedente citato: sentenza n. 343 del 1987).
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per richiesta di intervento additivo non costituente l'unica soluzione costituzionalmente obbligata, delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 29 del d.P.R. n. 448 del 1988 e dell'art. 657-bis cod. proc. pen. La soluzione sollecitata dal giudice a quo, anche se consistente nell'introduzione nel sistema di una regola nuova, non eccede i limiti delle attribuzioni della Corte costituzionale. (Precedente citato: sentenza n. 343 del 1987).
Atti oggetto del giudizio
decreto del Presidente della Repubblica
22/09/1988
n. 448
art. 29
co.
codice di procedura penale
n.
art. 657
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte