Ordinanza 69/2019 (ECLI:IT:COST:2019:69)
Massima numero 41084
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del  23/01/2019;  Decisione del  23/01/2019
Deposito del 29/03/2019; Pubblicazione in G. U. 03/04/2019
Massime associate alla pronuncia:  41085


Titolo
Thema decidendum - Censure e profili proposti dalle parti costituite nel giudizio incidentale - Esorbitanza dai contenuti dell'ordinanza di rimessione - Inammissibilità.

Testo
Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale, non sono ammissibili domande delle parti costituite volte ad ampliare il thema decidendum delimitato dall'ordinanza di rimessione. (Nella specie, è ritenuta inammissibile la domanda della CGIL-Funzione Pubblica di Torino, parte costituita nel giudizio incidentale avente ad oggetto l'art. 1475, comma 2, del d.lgs. n. 66 del 2010, volta a consentire, a seguito della sentenza n. 120 del 2018, la partecipazione del personale già appartenente al Corpo forestale dello Stato alle assemblee - fuori delle materie di cui all'art. 1478, comma 7, del medesimo d.lgs. - indette dalle associazioni sindacali esistenti). (Precedenti citati: sentenze n. 120 del 2018, n. 276 del 2016 e n. 203 del 2016).

Atti oggetto del giudizio

 15/03/2010  n. 66  art. 1475  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)    n.   art. 11  

legge  09/02/1999  n. 30  art.