Sentenza 171/2024 (ECLI:IT:COST:2024:171)
Massima numero 46427
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BARBERA - Redattore ANTONINI
Udienza Pubblica del
24/09/2024; Decisione del
24/09/2024
Deposito del 29/10/2024; Pubblicazione in G. U. 30/10/2024
Titolo
Tributi - Imposta municipale propria (IMU) - Corresponsione sugli immobili strumentali all'attività di impresa - Totale indeducibilità dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Denunciata violazione della libertà di iniziativa economica privata - Assenza di motivazione sulla non manifesta infondatezza - Manifesta inammissibilità della questione. (Classif. 255017).
Tributi - Imposta municipale propria (IMU) - Corresponsione sugli immobili strumentali all'attività di impresa - Totale indeducibilità dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Denunciata violazione della libertà di iniziativa economica privata - Assenza di motivazione sulla non manifesta infondatezza - Manifesta inammissibilità della questione. (Classif. 255017).
Testo
È dichiarata manifestamente inammissibile, per assenza di motivazione in punto di non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla CGT di primo grado di Milano, sez. 2, in riferimento all’art. 41 Cost., dell’art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2011, come sostituito dall’art. 1, comma 715, della legge n. 147 del 2013, nella parte in cui prevede la totale indeducibilità dell’IMU ai fini dell’IRAP. La Corte rimettente si è limitata a evocare il detto parametro senza alcuna specifica e adeguata illustrazione dei motivi di censura. (Precedenti: S. 7/2024 - mass. 45938; S. 194/2023 - mass. 45814; S. 118/2022 - mass. 44817).
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
14/03/2011
n. 23
art. 14
co. 1
legge
27/12/2013
n. 147
art. 1
co. 715
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 41
Altri parametri e norme interposte