Sentenza 171/2024 (ECLI:IT:COST:2024:171)
Massima numero 46427
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BARBERA  - Redattore ANTONINI
Udienza Pubblica del  24/09/2024;  Decisione del  24/09/2024
Deposito del 29/10/2024; Pubblicazione in G. U. 30/10/2024
Massime associate alla pronuncia:  46426  46428  46429  46430  46431


Titolo
Tributi - Imposta municipale propria (IMU) - Corresponsione sugli immobili strumentali all'attività di impresa - Totale indeducibilità dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Denunciata violazione della libertà di iniziativa economica privata - Assenza di motivazione sulla non manifesta infondatezza - Manifesta inammissibilità della questione. (Classif. 255017).

Testo

È dichiarata manifestamente inammissibile, per assenza di motivazione in punto di non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla CGT di primo grado di Milano, sez. 2, in riferimento all’art. 41 Cost., dell’art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2011, come sostituito dall’art. 1, comma 715, della legge n. 147 del 2013, nella parte in cui prevede la totale indeducibilità dell’IMU ai fini dell’IRAP. La Corte rimettente si è limitata a evocare il detto parametro senza alcuna specifica e adeguata illustrazione dei motivi di censura. (Precedenti: S. 7/2024 - mass. 45938; S. 194/2023 - mass. 45814; S. 118/2022 - mass. 44817).



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  14/03/2011  n. 23  art. 14  co. 1

legge  27/12/2013  n. 147  art. 1  co. 715

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 41

Altri parametri e norme interposte