Ordinanza 71/2019 (ECLI:IT:COST:2019:71)
Massima numero 40477
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del
20/02/2019; Decisione del
20/02/2019
Deposito del 29/03/2019; Pubblicazione in G. U. 03/04/2019
Massime associate alla pronuncia:
40478
Titolo
Processo penale - Decreto di giudizio immediato - Requisiti - Avviso all'imputato della facoltà di chiedere entro 15 giorni dalla relativa notifica la sospensione del procedimento con messa alla prova - Omessa previsione - Denunciata violazione del diritto di difesa - Omessa descrizione della fattispecie concreta e difetto di motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
Processo penale - Decreto di giudizio immediato - Requisiti - Avviso all'imputato della facoltà di chiedere entro 15 giorni dalla relativa notifica la sospensione del procedimento con messa alla prova - Omessa previsione - Denunciata violazione del diritto di difesa - Omessa descrizione della fattispecie concreta e difetto di motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
È dichiarata manifestamente inammissibile - per omessa descrizione della fattispecie concreta e difetto di motivazione sulla rilevanza - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 456 cod. proc. pen., censurato dal Tribunale di Bergamo, in riferimento all'art. 24 Cost., nella parte in cui non prevede che il decreto di giudizio immediato debba contenere l'avviso della facoltà dell'imputato di chiedere la sospensione del processo con messa alla prova, con la forma e i termini di cui all'art. 458 cod. proc. pen. L'ordinanza di rimessione non contiene alcuna descrizione dei fatti oggetto del giudizio a quo, limitandosi a indicare la disposizione che prevede il reato contestato all'imputato, senza neppure riportare il relativo capo di imputazione; inoltre, annovera, fra quelli contestati, un reato per il quale la sospensione con messa alla prova non è consentita, con la conseguenza che l'imputato del procedimento a quo non può in ogni caso beneficiarne.
È dichiarata manifestamente inammissibile - per omessa descrizione della fattispecie concreta e difetto di motivazione sulla rilevanza - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 456 cod. proc. pen., censurato dal Tribunale di Bergamo, in riferimento all'art. 24 Cost., nella parte in cui non prevede che il decreto di giudizio immediato debba contenere l'avviso della facoltà dell'imputato di chiedere la sospensione del processo con messa alla prova, con la forma e i termini di cui all'art. 458 cod. proc. pen. L'ordinanza di rimessione non contiene alcuna descrizione dei fatti oggetto del giudizio a quo, limitandosi a indicare la disposizione che prevede il reato contestato all'imputato, senza neppure riportare il relativo capo di imputazione; inoltre, annovera, fra quelli contestati, un reato per il quale la sospensione con messa alla prova non è consentita, con la conseguenza che l'imputato del procedimento a quo non può in ogni caso beneficiarne.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n.
art. 456
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte