Ordinanza 71/2019 (ECLI:IT:COST:2019:71)
Massima numero 40478
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del
20/02/2019; Decisione del
20/02/2019
Deposito del 29/03/2019; Pubblicazione in G. U. 03/04/2019
Massime associate alla pronuncia:
40477
Titolo
Processo penale - Decreto di citazione a giudizio - Requisiti - Avviso all'imputato della facoltà di chiedere fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado la sospensione del procedimento con messa alla prova - Omessa previsione - Denunciata violazione del principio di eguaglianza e del diritto di difesa - Insufficiente descrizione della fattispecie concreta e in particolare di quella processuale - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Processo penale - Decreto di citazione a giudizio - Requisiti - Avviso all'imputato della facoltà di chiedere fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado la sospensione del procedimento con messa alla prova - Omessa previsione - Denunciata violazione del principio di eguaglianza e del diritto di difesa - Insufficiente descrizione della fattispecie concreta e in particolare di quella processuale - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Testo
Sono dichiarate manifestamente inammissibili - per insufficiente descrizione della fattispecie concreta e in particolare di quella processuale - le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 552, comma 1, lett. f), cod. proc. pen., censurato dal Tribunale di Bari, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111 Cost., nella parte in cui non prevede l'avviso che, qualora ne ricorrano i presupposti, l'imputato, fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, può formulare la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, ai sensi degli artt. 168-bis e seg. cod. pen. e 464-bis e seg. cod. proc. pen. L'ordinanza di rimessione omette di descrivere i fatti di causa, limitandosi a indicare la disposizione che prevede il reato contestato agli imputati, senza neppure riportare il capo di imputazione; né precisa lo stato in cui si trovava il giudizio a quo - ciò che impedisce il necessario controllo in punto di rilevanza - in quanto non specifica se nell'udienza in cui sono state sollevate le questioni fosse già stata dichiarata l'apertura del dibattimento e se gli imputati avessero manifestato la volontà di richiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova, solo in tal caso configurandosi l'interesse ad eccepire la nullità del decreto di citazione a giudizio che non contenga l'avvertimento relativo a tale facoltà. (Precedenti citati: ordinanze n. 7 del 2018, n. 210 del 2017 e n. 237 del 2016).
Sono dichiarate manifestamente inammissibili - per insufficiente descrizione della fattispecie concreta e in particolare di quella processuale - le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 552, comma 1, lett. f), cod. proc. pen., censurato dal Tribunale di Bari, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111 Cost., nella parte in cui non prevede l'avviso che, qualora ne ricorrano i presupposti, l'imputato, fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, può formulare la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, ai sensi degli artt. 168-bis e seg. cod. pen. e 464-bis e seg. cod. proc. pen. L'ordinanza di rimessione omette di descrivere i fatti di causa, limitandosi a indicare la disposizione che prevede il reato contestato agli imputati, senza neppure riportare il capo di imputazione; né precisa lo stato in cui si trovava il giudizio a quo - ciò che impedisce il necessario controllo in punto di rilevanza - in quanto non specifica se nell'udienza in cui sono state sollevate le questioni fosse già stata dichiarata l'apertura del dibattimento e se gli imputati avessero manifestato la volontà di richiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova, solo in tal caso configurandosi l'interesse ad eccepire la nullità del decreto di citazione a giudizio che non contenga l'avvertimento relativo a tale facoltà. (Precedenti citati: ordinanze n. 7 del 2018, n. 210 del 2017 e n. 237 del 2016).
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n.
art. 552
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
co. 2
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte