Sentenza 72/2019 (ECLI:IT:COST:2019:72)
Massima numero 42116
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del
20/02/2019; Decisione del
20/02/2019
Deposito del 05/04/2019; Pubblicazione in G. U. 10/04/2019
Massime associate alla pronuncia:
42117
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Istituzione dei "distretti del cibo" - Definizione con decreto ministeriale dei relativi criteri, modalità e procedure - Asserita incidenza anche sul riparto di risorse finanziarie in ambiti materiali di competenza delle Regioni - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata violazione dell'autonomia finanziaria della Regione - Censura apodittica - Inammissibilità della questione.
Bilancio e contabilità pubblica - Istituzione dei "distretti del cibo" - Definizione con decreto ministeriale dei relativi criteri, modalità e procedure - Asserita incidenza anche sul riparto di risorse finanziarie in ambiti materiali di competenza delle Regioni - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata violazione dell'autonomia finanziaria della Regione - Censura apodittica - Inammissibilità della questione.
Testo
È dichiarata inammissibile, in quanto prospettata in modo apodittico, la questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Regione Veneto in riferimento all'art. 119 Cost. - dell'art. 1, comma 499, della legge n. 205 del 2017, nella parte in cui, sostituendo l'art. 13, comma 5, del d.lgs. n. 228 del 2001, prevede che i criteri, le modalità e le procedure per attuare gli interventi di creazione e consolidamento dei cosiddetti "distretti del cibo" siano definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. La Regione non spiega per quale motivo ricavi dalla disposizione impugnata, che non ne fa menzione, la previsione di un "riparto di risorse" di natura finanziaria (non è neppure chiarito se fra lo Stato e le Regioni o fra le Regioni) che, interessando ambiti materiali asseritamente rimessi alla competenza delle Regioni, richiederebbe, anziché un mero parere, la previa intesa stipulata in sede della suddetta Conferenza permanente. (Precedenti citati: sentenze n. 245 del 2017, n. 3 del 2016 e n. 252 del 2015).
È dichiarata inammissibile, in quanto prospettata in modo apodittico, la questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Regione Veneto in riferimento all'art. 119 Cost. - dell'art. 1, comma 499, della legge n. 205 del 2017, nella parte in cui, sostituendo l'art. 13, comma 5, del d.lgs. n. 228 del 2001, prevede che i criteri, le modalità e le procedure per attuare gli interventi di creazione e consolidamento dei cosiddetti "distretti del cibo" siano definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. La Regione non spiega per quale motivo ricavi dalla disposizione impugnata, che non ne fa menzione, la previsione di un "riparto di risorse" di natura finanziaria (non è neppure chiarito se fra lo Stato e le Regioni o fra le Regioni) che, interessando ambiti materiali asseritamente rimessi alla competenza delle Regioni, richiederebbe, anziché un mero parere, la previa intesa stipulata in sede della suddetta Conferenza permanente. (Precedenti citati: sentenze n. 245 del 2017, n. 3 del 2016 e n. 252 del 2015).
Atti oggetto del giudizio
legge
27/12/2017
n. 205
art. 1
co. 499
decreto legislativo
18/05/2001
n. 228
art. 13
co. 5
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte