Trasporto pubblico - Finanziamento di progetti sperimentali e innovativi di mobilità con le risorse finalizzate al fondo per il rinnovamento del parco mezzi del trasporto pubblico locale e regionale - Definizione, con decreto ministeriale e senza previa intesa con la Conferenza unificata, delle modalità di utilizzo della suddetta quota di risorsa - Violazione del principio di leale collaborazione - Illegittimità costituzionale in parte qua.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione del principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost., l'art. 1, comma 71, della legge n. 205 del 2017, nella parte in cui non prevede che le modalità di utilizzo su base regionale delle risorse finalizzate al fondo per il rinnovamento del parco mezzi del trasporto pubblico locale e regionale siano stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza unificata. La norma impugnata dalla Regione Veneto ha ad oggetto la destinazione delle risorse del fondo indicato e in cui erano confluite, previa intesa con le Regioni, le risorse disponibili per il medesimo capitolo di spesa. La mancata previsione di un coinvolgimento regionale nel processo di adozione del d.m. si pone in contrasto con parametro evocato, in quanto tale decreto costituisce lo sviluppo operativo del Piano strategico, poiché attraverso di esso vengono stabilite le modalità di riparto delle risorse individuate in sede di programmazione. (Precedenti citati: sentenza n. 78 del 2018 e n. 222 del 2005).
La materia del trasporto pubblico locale rientra nell'ambito delle competenze legislative residuali delle Regioni, ai sensi dell'art. 117, quarto comma, Cost.; tuttavia, la perdurante incompleta attuazione dell'art. 119 Cost. in ordine al sistema di finanziamento regionale, nel contesto di una crisi economica diffusa e di avvertite necessità sociali, rende ammissibili interventi statali di finanziamento del settore, volti ad assicurare un livello uniforme di godimento di diritti tutelati dalla Costituzione stessa, in funzione di sostegno ed integrazione delle limitate risorse regionali disponibili. (Precedente citato: sentenza n. 211 del 2016).
Ove una norma statale disponga, in materie soggette a potestà legislativa regionale residuale, circa i criteri e le modalità di riparto o riduzione di fondi destinati ad enti territoriali mediante il rinvio a fonti secondarie di attuazione, occorre prevedere "a monte" lo strumento dell'intesa. (Precedente citato: sentenza n. 273 del 2013).