Trasporto pubblico - Finanziamento di progetti sperimentali e innovativi di mobilità con le risorse finalizzate al fondo per il rinnovamento del parco mezzi del trasporto pubblico locale e regionale - Definizione, con decreto ministeriale delle modalità di utilizzo della suddetta quota di risorsa - Ricorso della Regione Veneto - Lamentata violazione dell'autonomia finanziaria regionale - Difetto di motivazione - Inammissibilità della questione.
È dichiarata inammissibile, per difetto di motivazione, la questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Regione Veneto in riferimento all'art. 119 Cost., dell'art. 1, comma 71, della legge n. 205 del 2017, che concerne l'utilizzo delle risorse del fondo finalizzato all'incremento del parco mezzi destinato al trasporto pubblico locale e regionale, e che prevede che le modalità di utilizzo delle risorse siano stabilite con d.m., senza alcuna forma di coinvolgimento delle Regioni. La ricorrente non ha minimamente argomentato il lamentato pregiudizio all'autonomia finanziaria regionale, limitandosi a ribadire la necessità di un proprio coinvolgimento nel percorso decisionale.
Spetta alle Regioni dimostrare, allorché rivendichino l'illegittimità di norme che prevedono una riduzione di trasferimenti erariali, che tale riduzione determini l'insufficienza dei mezzi finanziari per l'adempimento dei compiti di loro spettanza e che al mancato assolvimento di tale onere consegua l'inammissibilità della questione proposta. (Precedenti citati: sentenze n. 5 del 2018 e n. 192 del 2017).