Sentenza 171/2024 (ECLI:IT:COST:2024:171)
Massima numero 46428
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BARBERA  - Redattore ANTONINI
Udienza Pubblica del  24/09/2024;  Decisione del  24/09/2024
Deposito del 29/10/2024; Pubblicazione in G. U. 30/10/2024
Massime associate alla pronuncia:  46426  46427  46429  46430  46431


Titolo
Tributi - Imposta municipale propria (IMU) - Corresponsione sugli immobili strumentali all'attività di impresa - Totale indeducibilità dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Denunciata violazione del principio di capacità contributiva e del divieto di doppia imposizione - Manifesta infondatezza della questione. (Classif. 255017).

Testo

È dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla CGT di primo grado di Milano, sez. 2, in riferimento all’art. 53 Cost., dell’art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2011, come sostituito dall’art. 1, comma 715, della legge n. 147 del 2013, nella parte in cui prevede la totale indeducibilità dell’IMU ai fini dell’IRAP. Con riferimento all’asserita violazione del principio di capacità contributiva, è stato già chiarito che l’indeducibilità dell’IMU sui beni strumentali dall’IRES non possa essere estesa all’IRAP, in ragione della diversità della natura dei due tributi, dei loro presupposti, delle basi imponibili e delle discipline. Inoltre, con riferimento all’asserita violazione del divieto di doppia imposizione, si è già precisato che il mancato riconoscimento della deducibilità dell’IMU, in particolare sui beni strumentali dall’IRES e oggi dall’IRAP, non dà luogo a un fenomeno di doppia imposizione giuridica, perché i presupposti di IMU e, rispettivamente, IRES e IRAP sono diversi. (Precedenti: S. 21/2024 - mass. 46015; S. 262/2020 - mass. 42996).



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  14/03/2011  n. 23  art. 14  co. 1

legge  27/12/2013  n. 147  art. 1  co. 715

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte