Tributi - Imposta municipale propria (IMU) - Corresponsione sugli immobili strumentali all'attività di impresa - Totale indeducibilità dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Denunciata violazione del principio di capacità contributiva e del divieto di doppia imposizione - Manifesta infondatezza della questione. (Classif. 255017).
È dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla CGT di primo grado di Milano, sez. 2, in riferimento all’art. 53 Cost., dell’art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2011, come sostituito dall’art. 1, comma 715, della legge n. 147 del 2013, nella parte in cui prevede la totale indeducibilità dell’IMU ai fini dell’IRAP. Con riferimento all’asserita violazione del principio di capacità contributiva, è stato già chiarito che l’indeducibilità dell’IMU sui beni strumentali dall’IRES non possa essere estesa all’IRAP, in ragione della diversità della natura dei due tributi, dei loro presupposti, delle basi imponibili e delle discipline. Inoltre, con riferimento all’asserita violazione del divieto di doppia imposizione, si è già precisato che il mancato riconoscimento della deducibilità dell’IMU, in particolare sui beni strumentali dall’IRES e oggi dall’IRAP, non dà luogo a un fenomeno di doppia imposizione giuridica, perché i presupposti di IMU e, rispettivamente, IRES e IRAP sono diversi. (Precedenti: S. 21/2024 - mass. 46015; S. 262/2020 - mass. 42996).