Interpretazione della norma censurata - Interpretazione secundum constitutionem - Praticabilità esclusa dal rimettente in ragione del tenore letterale della disposizione e dell'opposto orientamento interpretativo della Cassazione, consolidatosi come diritto vivente.
Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 16-septies del d.l. n. 179 del 2012, come convertito, disciplinante il momento perfezionativo delle notificazioni eseguite con modalità telematiche, non è accolta l'eccezione di inammissibilità proposta per omesso tentativo di una interpretazione costituzionalmente orientata. Il giudice a quo ha ritenuto che tale interpretazione, basata sulla scissione degli effetti della notifica per il mittente e per il destinatario, sia preclusa dal tenore letterale della disposizione censurata, e ciò anche alla luce dell'opposto orientamento interpretativo del giudice della nomofilachia, consolidatosi come diritto vivente.
In presenza di un orientamento giurisprudenziale consolidato, il giudice a quo - se pure è libero di non uniformarvisi e di proporre una diversa esegesi del dato normativo (essendo la "vivenza" di una norma una vicenda per definizione aperta, ancor più quando si tratti di adeguarne il significato a precetti costituzionali) - ha alternativamente, comunque, la facoltà di assumere l'interpretazione censurata in termini di "diritto vivente" e di richiederne, su tale presupposto, il controllo di compatibilità con i parametri costituzionali. (Precedenti citati: sentenze n. 39 del 2018, n. 259 del 2017, n. 122 del 2017, n. 200 del 2016 e n. 11 del 2015).