Procedimento civile - Notificazioni eseguite con modalità telematiche - Notifica a mezzo posta elettronica certificata (PEC) la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 - Perfezionamento per il mittente alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta - Interpretazione consolidatasi come diritto vivente - Ingiustificata compressione del pieno esercizio del diritto di difesa, irragionevolezza intrinseca e lesione dell'affidamento del notificante - Necessità di applicare anche alla notifica effettuata con modalità telematiche la regola generale di scindibilità soggettiva degli effetti della notificazione - Illegittimità costituzionale in parte qua.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost. - l'art. 16-septies del d.l. n. 179 del 2012 (conv., con modif., in legge n. 221 del 2012), inserito dall'art. 45-bis, comma 2, lett. b), del d.l. n. 90 del 2014 (conv., con modif., in legge n. 114 del 2014), nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta. La fictio iuris relativa al differimento al giorno seguente degli effetti della notifica eseguita dal mittente tra le ore 21 e le ore 24 è giustificata nei confronti del destinatario, poiché il divieto di notifica telematica dopo le ore 21, previsto dalla prima parte dell'art. 16-septies, tramite il rinvio all'art. 147 cod. proc. civ, mira a tutelare il suo diritto al riposo in una fascia oraria (dalle 21 alle 24) nella quale egli sarebbe altrimenti costretto a continuare a controllare la casella di posta elettronica. Nei confronti del mittente, invece, il medesimo differimento comporta un irragionevole vulnus al pieno esercizio del diritto di difesa (segnatamente, nella fruizione completa dei termini per l'esercizio dell'azione in giudizio, anche nella sua essenziale declinazione di diritto ad impugnare), poiché gli impedisce di utilizzare appieno il termine utile per approntare la propria difesa - che, nel caso di impugnazione, scade (ai sensi dell'art. 155 cod. proc. civ.) allo spirare della mezzanotte dell'ultimo giorno - senza che ciò sia funzionale alla tutela del diritto al riposo del destinatario e nonostante che il mezzo tecnologico lo consenta. Inoltre, la restrizione delle potenzialità (accettazione e consegna sino alla mezzanotte) che caratterizzano e diversificano il sistema tecnologico telematico rispetto al sistema tradizionale di notificazione legato "all'apertura degli uffici" è intrinsecamente irrazionale, venendo a recidere l'affidamento che lo stesso legislatore ha ingenerato nel notificante immettendo il sistema telematico nel circuito del processo. La reductio ad legitimitatem della disposizione censurata dalla Corte d'appello di Milano è possibile applicando - in superamento dell'interpretazione consolidatasi come diritto vivente - la regola generale di scindibilità soggettiva degli effetti della notificazione anche alla notifica effettuata con modalità telematiche. (Precedenti citati: sentenze n. 106 del 2011, n. 3 del 2010, n. 318 del 2009, n. 225 del 2009, n. 107 del 2004, n. 28 del 2004, n. 477 del 2002; ordinanze n. 154 del 2005, n. 132 del 2004 e n. 97 del 2004, sulla scindibilità soggettiva degli effetti della notificazione).
Il diritto ad impugnare è contenuto indefettibile di una tutela giurisdizionale effettiva.