Sentenza 76/2019 (ECLI:IT:COST:2019:76)
Massima numero 42121
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del  20/02/2019;  Decisione del  20/02/2019
Deposito del 09/04/2019; Pubblicazione in G. U. 17/04/2019
Massime associate alla pronuncia:  42122


Titolo
Rilevanza della questione incidentale - Applicazione parziale delle norme censurate - Residua potestas iudicandi del rimettente - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, perché il rimettente avrebbe consumato la propria potestas iudicandi, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 318-septies, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006. Il giudice a quo, pur avendo ammesso genericamente il pagamento dell'oblazione, si è riservato di pronunciarsi in ordine alla richiesta dell'imputato di essere ammesso all'oblazione prevista dalla disposizione censurata mediante il pagamento di una somma inferiore a quella derivante dall'attuale formulazione della disposizione stessa. Egli, quindi, ritiene - plausibilmente - di dover fare applicazione della disposizione oggetto di censura di illegittimità costituzionale e tanto basta perché sia integrato il presupposto della rilevanza della questione.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  03/04/2006  n. 152  art. 318  co. 3

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte