Reati e pene - Reati ambientali contravvenzionali - Adempimento tardivo delle prescrizioni dell'organo di vigilanza o con modalità diverse da quelle indicate - Valutabilità ai fini dell'oblazione - Riduzione della somma da versare nella misura della metà del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa, anziché nella misura del quarto del medesimo ammontare, come previsto in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro - Denunciata irragionevole disparità di trattamento - Disomogeneità del tertium comparationis - Non fondatezza della questione.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal GIP del Tribunale di Cuneo in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 318-septies, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, nella parte in cui prevede che l'adempimento tardivo, ma comunque avvenuto in un tempo congruo a norma dell'art. 318-quater, comma 1, cod. ambiente, ovvero l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate dall'organo di vigilanza, sono valutati ai fini dell'applicazione dell'art. 162-bis cod. pen., e determinano una riduzione della somma da versare alla metà del massimo dell'ammenda prevista per il reato in contestazione, anziché a un quarto del medesimo ammontare massimo, come invece disposto, in caso di contravvenzione alle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro, dall'art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 758 del 1994. Pur essendo palese che il legislatore ha utilizzato per i reati ambientali una soluzione che ricalca il sistema già sperimentato in materia antinfortunistica, non è manifestamente irragionevole la previsione di una diversa entità della somma che l'imputato deve pagare per beneficiare dell'oblazione ai sensi dell'art. 162-bis cod. pen. in caso di adempimento tardivo delle prescrizioni imposte dall'organo di vigilanza, essendo la differenza riconducibile a scelte discrezionali del legislatore in relazione a beni diversi, con conseguente non omogeneità del tertium comparationis evocato. Inoltre, la circostanza che una norma di settore preveda una disciplina analoga a quella generale contenuta nell'art. 162-bis, comma 3, cod. pen., non costituisce un indice idoneo a fondare di per sé una censura di illegittimità costituzionale per irragionevolezza. (Precedenti citati: sentenze n. 134 del 2017, n. 290 del 2010 e n. 431 del 1997; ordinanza n. 398 del 2001).
Per costante giurisprudenza costituzionale, l'obiettivo del controllo sulla manifesta irragionevolezza delle scelte sanzionatorie non è alterare le opzioni discrezionali del legislatore, ma ricondurre a coerenza le scelte già delineate a tutela di un determinato bene giuridico, procedendo puntualmente, ove possibile, all'eliminazione di ingiustificabili incongruenze. (Precedente citato: sentenza n. 236 del 2016).