Bilancio e contabilità pubblica - Concorso degli enti territoriali alla finanza pubblica - Disciplina dell'equilibro di bilancio - Abrogazione della clausola di salvaguardia recata dall'art. 1, comma 483, della legge n. 232 del 2016 - Conseguente diretta applicabilità del sistema sanzionatorio e premiale alla Provincia autonoma di Trento e ai Comuni del relativo territorio - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Denunciata violazione dell'autonomia finanziaria della Provincia autonoma e del potere di coordinare la propria finanza pubblica, nonché dei principi di leale collaborazione, dell'accordo in materia di rapporti finanziari tra Provincia autonoma e Stato, di ragionevolezza e di equilibrio di bilancio - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Provincia autonoma di Trento in riferimento agli artt. 8, 16, 79, 80, 81, 103, 104 e 107 dello statuto speciale per la Regione autonoma Trentino-Alto Adige, agli artt. 17, 18 e 19 del d.lgs. n. 268 del 1992, all'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, al principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 Cost., all'accordo siglato in data 15 ottobre 2014, recepito dalla legge n. 190 del 2014, nonché al principio dell'accordo in materia di rapporti finanziari tra Provincia autonoma e Stato di cui agli artt. 104 e 107 dello statuto speciale e all'art. 27 della legge n. 42 del 2009, al principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., all'art. 81 Cost., anche in relazione alla legge costituzionale n. 1 del 2012, e alla legge n. 243 del 2012 - dell'art. 1, comma 828, della legge n. 205 del 2017, laddove, avendo abrogato la clausola di salvaguardia recata dall'art. 1, comma 483, della legge n. 232 del 2016, rende direttamente applicabile alla Provincia autonoma e ai Comuni del territorio provinciale il comune sistema sanzionatorio e premiale adottato su base nazionale dall'art. 1, commi 475 e 479, della medesima legge n. 232 del 2016. Nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica funzionale al rispetto dei vincoli europei e nazionali, spetta al legislatore statale creare un omogeneo sistema di sanzioni e premi sul territorio nazionale, che non può non accomunare tutti gli enti operanti nell'ambito del sistema della finanza pubblica allargata, e quindi anche gli enti locali appartenenti alle autonomie speciali, nel rispetto delle peculiarità delle regole afferenti alla disciplina del complesso della finanza di tali autonomie. Proprio la specialità dell'ordinamento finanziario trentino - il quale prevede che gli enti locali delle due Province autonome non beneficiano di trasferimenti erariali, bensì di trasferimenti provinciali - comporta che l'applicazione delle sanzioni e l'assegnazione dei premi è attribuita al medesimo ente esponenziale della collettività provinciale, ferma restando la correlata responsabilità di quest'ultimo nei confronti dello Stato per il mancato raggiungimento degli obiettivi concordati. (Precedenti citati: sentenze n. 124 del 2018, n. 101 del 2018, n. 94 del 2018, n. 40 del 2014, n. 229 del 2011, n. 289 del 2008, n. 190 del 2008, n. 425 del 2004 e n. 376 del 2003).
Per costante giurisprudenza costituzionale, nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica funzionale al rispetto dei vincoli europei e nazionali, spetta al legislatore statale creare un omogeneo sistema di sanzioni e premi sul territorio nazionale e quindi anche per gli enti locali appartenenti alle autonomie speciali. Per le medesime esigenze di uniformità, il controllo di legittimità-regolarità sui bilanci degli enti locali viene attribuito alla Corte dei conti anche nei territori caratterizzati dall'autonomia speciale. (Precedente citato: sentenza n. 40 del 2014).