Thema decidendum - Ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti costituite nel giudizio incidentale - Esorbitanza dal contenuto dell'ordinanza di rimessione - Inammissibilità.
Nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale dell'art. 18, comma 1, lett. b), ultimo periodo, della legge n. 240 del 2010, non sono ammissibili le deduzioni svolte dall'Università degli studi di Catania, in ordine alla denunciata violazione degli artt. 2, 4, 29, 30, 31 e 51 Cost., in quanto volte ad estendere il thema decidendum definito dall'ordinanza di rimessione.
L'oggetto del giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale è limitato alle disposizioni e ai parametri indicati nell'ordinanza di rinvio; non possono, pertanto, essere presi in considerazione, oltre i limiti in questa fissati, ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti, sia eccepiti, ma non fatti propri dal giudice a quo, sia volti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto della stessa ordinanza. (Precedenti citati: sentenze n. 248 del 2018, n. 120 del 2018, n. 27 del 2018, n. 4 del 2018, n. 251 del 2017, n. 250 del 2017, n. 35 del 2017 e n. 29 del 2017).