Interpretazione della norma censurata - Interpretazione secundum constitutionem - Possibilità sperimentata e consapevolmente esclusa dal rimettente - Verifica da parte della Corte costituzionale dell'esistenza di alternative ermeneutiche conformi a Costituzione - Attinenza al merito - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per omessa sperimentazione di un'interpretazione conforme ai principi costituzionali, nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale dell'art. 18, comma 1, lett. b), ultimo periodo, della legge n. 240 del 2010. Il rimettente dà atto dell'orientamento giurisprudenziale secondo il quale la disposizione censurata deve essere interpretata in modo costituzionalmente orientato, ma ritiene che alla manifesta irragionevolezza della lacuna normativa non si possa ovviare in via interpretativa, in considerazione della sua tassatività.
Secondo costante giurisprudenza costituzionale, il fatto che il giudice a quo abbia consapevolmente reputato che il tenore letterale della disposizione censurata imponga un'interpretazione e ne impedisca altre, eventualmente conformi a Costituzione, non è ragione di inammissibilità, dato che la verifica dell'esistenza e della legittimità di interpretazioni alternative, che il rimettente abbia ritenuto di non poter fare proprie, è questione che attiene al merito del giudizio e non alla sua ammissibilità. (Precedenti citati: sentenze n. 240 del 2018, n. 194 del 2017, n. 69 del 2017, n. 53 del 2017, n. 42 del 2017, n. 95 del 2016 e n. 221 del 2015).