Tributi - Imposta municipale propria (IMU) - Corresponsione sugli immobili strumentali all'attività di impresa - Totale indeducibilità dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Denunciata violazione del principio di uguaglianza - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 255017).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla CGT di primo grado di Milano, sez. 2, e dalla CGT di primo grado di Reggio Emilia, sez. 1, in riferimento all’art. 3 Cost., dell’art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2011, come sostituito dall’art. 1, comma 715, della legge n. 147 del 2013, nella parte in cui prevede la totale indeducibilità dell’IMU ai fini dell’IRAP. Con riferimento alla questione sollevata dalla CGT di Milano rileva che quanto affermato nella sentenza n. 262 del 2020 – in relazione all’indebita penalizzazione delle imprese che abbiano scelto di investire gli utili nell’acquisto della proprietà degli immobili strumentali rispetto a quelle che svolgono la propria attività utilizzando immobili in locazione – non si presta a essere traslato sul regime dell’IRAP: per tale imposta, infatti, il legislatore ha individuato quale nuovo e diverso indice di capacità contributiva il valore aggiunto prodotto dalle attività autonomamente organizzate. Egualmente non fondata è la questione sollevata dalla CGT di Reggio Emilia, in quanto il rimettente mette a confronto situazioni non omogenee, e quindi non assimilabili: da un lato, infatti, ad assumere rilievo è il fatto giuridico della non deducibilità dall’IRAP dell’IMU che grava sul proprietario di beni strumentali; dall’altro, viene in considerazione il fatto economico della ipotetica traslazione a carico del locatore del peso economico del pagamento dell’IMU, che dipende da molteplici fattori e non costituisce la conseguenza di una specifica disciplina. (Precedenti: S. 85/2020 - mass. 43541; S. 155/ 2014 - mass. 37985).