Edilizia e urbanistica - Interventi edilizi - Norme della Regione autonoma Sardegna - Obblighi relativi all'assolvimento degli oneri urbanistici connessi ai mutamenti di destinazione d'uso, sia c.d. orizzontali che c.d. verticali - Ricorso del Governo - Lamentata eccedenza dalle competenze statutarie e violazione della competenza legislative esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali - Insufficiente motivazione - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 090010).
Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lett. s), Cost. e 3 dello statuto reg. Sardegna dell’art. 14 della legge reg. Sardegna n. 18 del 2025, che apporta modifiche alla disciplina regionale in materia di categorie funzionali urbanisticamente rilevanti e destinazione d’uso, in quanto il ricorrente non ha adeguatamente assolto all’onere di motivazione richiesto nel giudizio in via principale. Il ricorso si dilunga ampiamente sulla ricostruzione della nuova disciplina statale, ma non individua né le specifiche disposizioni dell’impugnato art. 14 che sarebbero in contrasto con l’art. 23-ter t.u. edilizia, né, per altro verso, a illustrare più in generale le ragioni per le quali la censurata disciplina regionale sarebbe non conforme alla normativa statale evocata a parametro interposto. Il ricorso non ha neppure adeguatamente considerato il contesto normativo in cui l’impugnata disposizione regionale si inserisce, incorrendo in un ulteriore profilo di inammissibilità.