Sentenza 120/2026 (ECLI:IT:COST:2026:120)
Massima numero 47646
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMOROSO  - Redattore MARINI F. S.
Udienza Pubblica del  20/05/2026;  Decisione del  20/05/2026
Deposito del 03/07/2026; Pubblicazione in G. U. 08/07/2026
Massime associate alla pronuncia:  47643  47644  47645


Titolo
Reati e pene - Dosimetria della pena - Ampia discrezionalità del legislatore - Limiti - Scelte non arbitrarie e proporzionate al fine perseguito - Verifica della ragionevolezza intrinseca della scelta legislativa (nel caso di specie: non fondatezza delle questioni aventi ad oggetto il delitto di morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina). (Classif. 210048).

Testo

Le valutazioni discrezionali di dosimetria della pena spettano al legislatore, con il solo limite delle scelte sanzionatorie che si rivelino arbitrarie o manifestamente irragionevoli. Pertanto, il sindacato sulla proporzionalità della pena, che deve essere particolarmente attento rispetto alle leggi penali – in quanto sempre suscettibili di incidere, oltre che su vari altri diritti fondamentali, sulla libertà personale dei loro destinatari –, può e deve svolgersi entro i confini della non manifesta irragionevolezza della scelta sanzionatoria, superati i quali, soltanto, quest’ultima può reputarsi arbitraria e, pertanto, giustificare l’intervento della Corte costituzionale. (Precedenti: S. 35/2026 - mass. 47421; S. 202/2025 - mass. 47308; S. 91/2024 - mass. 46143; S. 46/2024 - mass. 46029; S. 120/2023 - mass. 45595; S. 260/2022 - mass. 45211; S. 95/2022 - mass. 44715; S. 62/2021 - mass. 43761).

Al fine di perimetrare la valutazione di legittimità costituzionale, è stato sviluppato un modello di sindacato sulla proporzionalità “intrinseca” della pena in cui assumono rilievo la formulazione particolarmente ampia della disposizione censurata e l’asprezza del minimo edittale. (Precedenti: S. 35/2026 - mass. 47421; S. 202/2025 - mass. 47308; S. 171/2025 - mass. 47108; S. 83/2025 - mass. 46778; S. 91/2024 - mass. 46143).

(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal GUP del Tribunale di Siracusa in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, 11 e 117, primo comma, Cost., questi ultimi due in relazione all’art. 49, par. 3, CDFUE, dell’art. 12-bis, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, quest’ultimo limitatamente alla circostanza aggravante del fatto che riguarda l’ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone. La disposizione censurata delinea il reato di morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina, che si configura come un delitto aggravato dall’evento, doloso in riferimento alla condotta, ma non agli eventi, che devono essere imputati all’autore della condotta stessa a titolo di colpa. Si tratta, inoltre, di reato plurioffensivo, perché non si limita a tutelare l’ordine pubblico e la sicurezza dei confini, ma abbraccia anche i diritti fondamentali delle persone trasportate o illegalmente introdotte nel territorio dello Stato italiano, le quali sono esposte a pericolo di vita e di incolumità fisica nonché a trattamenti inumani e degradanti; il che evoca scenari di coinvolgimento di organizzazioni criminali attive nel traffico internazionale di migranti. Il trattamento sanzionatorio è stabilito in misura graduale, in funzione della tipologia e del numero degli eventi lesivi verificatisi. Il legislatore ha previsto una risposta punitiva improntata a eccezionale asprezza, sia nel minimo che nel massimo – venti e trenta anni di reclusione –, essa non è manifestamente sproporzionata rispetto all’intrinseca gravità dei fatti contemplati. Per evitare che l’applicazione della fattispecie incriminatrice ai casi in esame si traduca in un trattamento sanzionatorio sproporzionato, il giudice dovrà far uso di tutti gli strumenti che l’ordinamento gli mette a disposizione: oltre a un puntuale accertamento degli elementi, oggettivi e soggettivi, della fattispecie di reato, il giudice potrà ricorrere, per accertare o calibrare la responsabilità del c.d. migrante-scafista – ossia il migrante irregolare, del tutto estraneo all’eventuale sodalizio criminale che ha organizzato il trasporto, cui viene assegnato, in via occasionale ed episodica, il compito di condurre il mezzo di trasporto o altro ruolo logistico –, rispettivamente, alle cause scriminanti o alle circostanze attenuanti comuni. Non sussiste inoltre l’irragionevolezza estrinseca rispetto al trattamento sanzionatorio previsto da altre fattispecie incriminatrici evocate quali tertia comparationis, come: il delitto di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina aggravato ex art. 12, comma 3, lett. b o c, t.u. immigrazione, in concorso formale, ex art. 586 cod. pen., con l’omicidio e le lesioni plurimi colposi, in quanto la previsione di una fattispecie criminosa speciale rispetto ad altre già presenti nell’ordinamento, caratterizzata da un diverso e più severo trattamento sanzionatorio, non comporta una disparità di trattamento e rientra, al contrario, negli apprezzamenti discrezionali del legislatore; il delitto di inquinamento ambientale, ex art. 452-ter cod. pen., che integra un reato a forma libera, di evento e di danno, diverso quanto a tipizzazione delle condotte e a disomogeneità sul piano dell’offensività; l’omicidio volontario, ex art. 575 cod. pen., se solo si considera che la censurata pena minima di venti anni di reclusione è comminata per un omicidio plurimo, e che dunque il raffronto avrebbe dovuto essere effettuato con l’omicidio volontario plurimo o con l’omicidio in concorso con lesioni volontarie). (Precedenti: S. 54/2026 - mass. 47321; S. 21/2026 - mass. 47397; S. 202/2025 - mass. 47308; S. 117/2025 - mass. 46948; S. 113/2025 - mass. 46919; S. 197/2023 - mass. 45844; S. 63/2022 - mass. 44730; S. 7/2022 - mass. 44516; S. 95/2019 - mass. 41594; S. 142/2017 - mass. 39957).



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  25/07/1998  n. 286  art. 12  co. 1

decreto legislativo  25/07/1998  n. 286  art. 12  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 11

Costituzione  art. 27  co. 3

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

Carta dei diritti fondamentali U.E.    n.   art. 49  par. 3