Affidamento nella sicurezza giuridica - In genere -Elemento fondamentale dello Stato di diritto - Possibilità, per il legislatore, di modificare sfavorevolmente i rapporti giuridici in essere - Condizioni - Rispetto del canone di ragionevolezza e stretto scrutinio di costituzionalità, volto a scongiurare il pericolo di disparità di trattamento (nel caso di specie: illegittimità costituzionale parziale di disposizione della Regione autonoma Sardegna che, per l'individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all'installazione di impianti FER, applica la disciplina procedimentale sopravvenuta a tutto il territorio regionale, comprese le aree su cui insistono impianti già autorizzati, a condizione che non abbiano prodotto una modifica irreversibile dello stato dei luoghi). (Classif. 007001).
Il principio del legittimo affidamento non esclude che il legislatore possa adottare disposizioni che modificano in senso sfavorevole agli interessati la disciplina di rapporti giuridici; tuttavia, occorre che tali disposizioni non trasmodino in un regolamento irrazionale, frustrando, con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulle leggi precedenti, l’affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica, da intendersi quale elemento fondamentale dello Stato di diritto. (Precedenti: S. 216/2023 - mass. 45905; S. 145/2022 - mass. 44840: S. 54/2019 - mass. 41865).
Il pericolo di disparità di trattamento insito in previsioni che modificano in senso sfavorevole agli interessati la disciplina di rapporti giuridici in corso impone un loro stretto scrutinio di costituzionalità, sotto i profili della non arbitrarietà e della non irragionevolezza della scelta legislativa. (Precedente: S. 134/2025 - mass. 47710).
(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 1, comma 2, primo periodo, della legge reg. Sardegna n. 20 del 2024, limitatamente alle parole «, ovvero autorizzati che non abbiano determinato una modifica irreversibile dello stato dei luoghi». La disposizione regionale impugnata dal Governo trasmoda in una disciplina irragionevolmente limitativa del legittimo affidamento, ponendosi in contrasto con il principio della certezza del diritto, poiché determina una vanificazione di tutti i provvedimenti autorizzativi rilasciati per la costruzione e l’esercizio di impianti alimentati da fonti rinnovabili, senza che tale travolgimento sia motivato da ragioni di carattere tecnico o scientifico. Inoltre, la previsione della modifica irreversibile dello stato dei luoghi quale unico limite alla retroattività integra anche la violazione del principio di ragionevolezza nonché della libertà di iniziativa economica privata, tanto più che gli operatori, una volta completate positivamente le procedure per l’ottenimento dei titoli abilitativi, hanno, di norma, sostenuto ingenti costi tecnici e amministrativi. Infine, impedendo la realizzazione di impianti già autorizzati, la disposizione impugnata non è neppure coerente con i principi eurounitari di decarbonizzazione e di massima diffusione dell’energia prodotta da fonti rinnovabili espressi dalla direttiva 2018/2001/UE e dal regolamento n. 2021/1119/UE, così come attuati dall’art. 20 del d.lgs. n. 199 del 2021, i quali si impongono quali limiti alle competenze di cui agli artt. 3 e 4, lett. e, dello statuto speciale). (Precedenti: S. 88/2025 - mass. 46791; S. 28/2025 - mass. 46669).