Sentenza 78/2019 (ECLI:IT:COST:2019:78)
Massima numero 42196
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del
06/03/2019; Decisione del
06/03/2019
Deposito del 09/04/2019; Pubblicazione in G. U. 17/04/2019
Titolo
Università e istituzioni di alta cultura - Procedure selettive per la chiamata dei professori universitari di prima e di seconda fascia - Condizioni ostative alla partecipazione - Grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell'ateneo - Mancata previsione del rapporto di coniugio - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza, di ragionevolezza, di buon andamento e di imparzialità - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Università e istituzioni di alta cultura - Procedure selettive per la chiamata dei professori universitari di prima e di seconda fascia - Condizioni ostative alla partecipazione - Grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell'ateneo - Mancata previsione del rapporto di coniugio - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza, di ragionevolezza, di buon andamento e di imparzialità - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dell'art. 18, comma 1, lett. b), ultimo periodo, della legge n. 240 del 2010, nella parte in cui non prevede - tra le condizioni che impediscono la partecipazione ai procedimenti per la chiamata dei professori universitari - il rapporto di coniugio con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata, ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell'ateneo. Premesso che le previste situazioni di rigida incandidabilità degli aspiranti alla chiamata sono espressione di un bilanciamento fra il diritto di ogni cittadino a partecipare ai concorsi universitari e le ragioni dell'imparzialità, che è tutto improntato alla prevalenza di tali ragioni, la mancata inclusione del coniugio non è irragionevole, atteso che il vincolo matrimoniale pone a fronte dell'imparzialità non soltanto il diritto a partecipare ai concorsi, ma anche le molteplici ragioni dell'unità familiare, esse stesse costituzionalmente tutelate. Rispetto a queste ultime, appare più aderente un bilanciamento che affidi la finalità di garantire l'imparzialità, la trasparenza e la parità di trattamento nelle procedure selettive a meccanismi meno gravosi, attinenti ai componenti degli organi cui è rimessa la valutazione dei candidati, attraverso l'operatività dell'obbligo di astensione di cui all'art. 51 cod. proc. civ.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dell'art. 18, comma 1, lett. b), ultimo periodo, della legge n. 240 del 2010, nella parte in cui non prevede - tra le condizioni che impediscono la partecipazione ai procedimenti per la chiamata dei professori universitari - il rapporto di coniugio con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata, ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell'ateneo. Premesso che le previste situazioni di rigida incandidabilità degli aspiranti alla chiamata sono espressione di un bilanciamento fra il diritto di ogni cittadino a partecipare ai concorsi universitari e le ragioni dell'imparzialità, che è tutto improntato alla prevalenza di tali ragioni, la mancata inclusione del coniugio non è irragionevole, atteso che il vincolo matrimoniale pone a fronte dell'imparzialità non soltanto il diritto a partecipare ai concorsi, ma anche le molteplici ragioni dell'unità familiare, esse stesse costituzionalmente tutelate. Rispetto a queste ultime, appare più aderente un bilanciamento che affidi la finalità di garantire l'imparzialità, la trasparenza e la parità di trattamento nelle procedure selettive a meccanismi meno gravosi, attinenti ai componenti degli organi cui è rimessa la valutazione dei candidati, attraverso l'operatività dell'obbligo di astensione di cui all'art. 51 cod. proc. civ.
Atti oggetto del giudizio
legge
30/12/2010
n. 240
art. 18
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte