Sentenza 78/2019 (ECLI:IT:COST:2019:78)
Massima numero 42196
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del  06/03/2019;  Decisione del  06/03/2019
Deposito del 09/04/2019; Pubblicazione in G. U. 17/04/2019
Massime associate alla pronuncia:  42193  42194  42195


Titolo
Università e istituzioni di alta cultura - Procedure selettive per la chiamata dei professori universitari di prima e di seconda fascia - Condizioni ostative alla partecipazione - Grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell'ateneo - Mancata previsione del rapporto di coniugio - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza, di ragionevolezza, di buon andamento e di imparzialità - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.

Testo
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dell'art. 18, comma 1, lett. b), ultimo periodo, della legge n. 240 del 2010, nella parte in cui non prevede - tra le condizioni che impediscono la partecipazione ai procedimenti per la chiamata dei professori universitari - il rapporto di coniugio con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata, ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell'ateneo. Premesso che le previste situazioni di rigida incandidabilità degli aspiranti alla chiamata sono espressione di un bilanciamento fra il diritto di ogni cittadino a partecipare ai concorsi universitari e le ragioni dell'imparzialità, che è tutto improntato alla prevalenza di tali ragioni, la mancata inclusione del coniugio non è irragionevole, atteso che il vincolo matrimoniale pone a fronte dell'imparzialità non soltanto il diritto a partecipare ai concorsi, ma anche le molteplici ragioni dell'unità familiare, esse stesse costituzionalmente tutelate. Rispetto a queste ultime, appare più aderente un bilanciamento che affidi la finalità di garantire l'imparzialità, la trasparenza e la parità di trattamento nelle procedure selettive a meccanismi meno gravosi, attinenti ai componenti degli organi cui è rimessa la valutazione dei candidati, attraverso l'operatività dell'obbligo di astensione di cui all'art. 51 cod. proc. civ.

Atti oggetto del giudizio

legge  30/12/2010  n. 240  art. 18  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte