Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Intervento nel giudizio incidentale - Deposito tardivo dell'atto - Intervenienti estranei al giudizio a quo - Difetto di legittimazione - Inammissibilità degli interventi.
Nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8 del d.lgs. n. 178 del 2012, sono dichiarati inammissibili l'intervento ad adiuvandum di David Ambrosini e altri centoquindici soggetti privati, di Luigi Siciliano e altri due intervenienti, in quanto spiegati oltre il termine di venti giorni previsto dall'art. 4, comma 4, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale e decorrente dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'atto introduttivo del giudizio, nonché l'intervento di Massimo Cipullo e altri ventiquattro intervenienti, in quanto non sono parti del giudizio principale.
Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale sono ammesse a intervenire, a norma dell'art. 3 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, le parti del giudizio a quo, oltre che, a norma dell'art. 4 delle Norme integrative, il Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, il Presidente della Giunta regionale. Non è invece ammissibile l'intervento dei titolari di interessi soltanto analoghi a quelli dedotti nel giudizio principale, in quanto l'accesso di tali soggetti al giudizio incidentale di legittimità costituzionale avverrebbe senza la previa verifica della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione da parte del giudice a quo. (Precedenti citati: sentenze n. 248 del 2018, n. 217 del 2018, n. 194 del 2018, n. 35 del 2017, n. 71 del 2015 e n. 119 del 2012).
Il termine previsto dall'art. 4, comma 4, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, è ritenuto perentorio, con la conseguenza che l'intervento spiegato dopo la sua scadenza è inammissibile. (Precedenti citati: sentenze n. 99 del 2018 e n. 250 del 2017).