Sentenza 79/2019 (ECLI:IT:COST:2019:79)
Massima numero 42199
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del  20/03/2019;  Decisione del  20/03/2019
Deposito del 09/04/2019; Pubblicazione in G. U. 17/04/2019
Massime associate alla pronuncia:  42197  42198  42200  42201  42202  42203  42204  42205  42206


Titolo
Rilevanza della questione incidentale - Applicabilità delle norme censurate - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza, proposta nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8 del d.lgs. n. 178 del 2012. Le disposizioni del censurato decreto sono tutte avvinte dalla finalità complessiva di rivedere e razionalizzare la struttura pubblicistica della Croce rossa italiana (CRI), per cui anche quelle che non attengono alla riorganizzazione del Corpo militare influenzano la definizione dello status dei ricorrenti, oggetto di contestazione nel giudizio principale. L'eventuale accoglimento delle questioni di legittimità costituzionale prospettate dal rimettente, dunque, avrebbe l'effetto di ripercuotersi sulla sfera giuridica delle parti del processo a quo. (Precedenti citati: sentenze n. 337 del 2008 e n. 303 del 2007).

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  28/09/2012  n. 178  art. 1  co. 

decreto legislativo  28/09/2012  n. 178  art. 2  co. 

decreto legislativo  28/09/2012  n. 178  art. 3  co. 

decreto legislativo  28/09/2012  n. 178  art. 4  co. 

decreto legislativo  28/09/2012  n. 178  art. 5  co. 

decreto legislativo  28/09/2012  n. 178  art. 6  co. 

decreto legislativo  28/09/2012  n. 178  art. 8  co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte